Art. 7 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Equivalenze ed  esenzioni).  -  1.  Se  l'Amministrazione,
anche in concorso con altri Stati membri, ritiene che i requisiti  di
sicurezza  applicabili  devono  essere  migliorati   in   determinate
situazioni a  causa  di  specifiche  circostanze  locali  e  se  tale
esigenza  e'  debitamente  comprovata,  adotta  le  misure   atte   a
migliorare i suddetti requisiti, applicando la procedura  di  cui  al
comma 3. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
applicando la procedura di cui al comma 3, possono essere adottate: 
    a)  misure  che  consentono  l'equivalenza  a  taluni   requisiti
specifici  del  presente  decreto,  purche'  tali  equivalenze  siano
efficaci almeno quanto i suddetti requisiti; 
    b) a condizione che non ne risulti una riduzione del  livello  di
sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di  taluni
requisiti specifici  indicati  nel  presente  decreto,  quando  siano
adibite,  nelle  acque  territoriali,  inclusi  i  tratti   di   mare
arcipelagici  riparati  dagli  effetti  del  mare  aperto,  a  viaggi
nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali piu'  basse
condizioni di altezza d'onda significativa,  l'osservanza  di  limiti
stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo  in
ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la
durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di  pronto
intervento. 
  3. Se l'Amministrazione adotta le misure di cui ai commi 1 e 2,  si
attiene alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
  4. L'Amministrazione notifica alla Commissione  europea  le  misure
che  intende  adottare  fornendo  le   precisazioni   sufficienti   a
comprovare che la sicurezza e' mantenuta a un livello adeguato. 
  5. Se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica,
atti di esecuzione contenenti la  propria  decisione  che  le  misure
proposte  non  sono  giustificate,  l'Amministrazione  e'  tenuta   a
modificarle o a non adottarle. 
  6. Le misure adottate sono espressamente specificate nel decreto di
cui al comma 2 e comunicate alla Commissione  europea  e  agli  altri
Stati membri. 
  7. Le suddette misure si applicano a tutte le  navi  da  passeggeri
della stessa classe o alle unita' veloci  che  operano  nelle  stesse
condizioni specifiche, senza  alcuna  discriminazione  riferita  alla
bandiera che battono o alla nazionalita' o al luogo ove  ha  sede  la
societa' di gestione. 
  8. Le  misure  di  cui  al  comma  2,  atte  a  esonerare  le  navi
dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati  nel  presente
decreto,  si  applicano  solo  finche'  ricorrono   tali   condizioni
specifiche. 
  9. L'Amministrazione notifica le misure di  cui  ai  commi  4  e  6
mediante la banca  dati  che  la  Commissione  europea  istituisce  e
mantiene  a  tal  fine   e   a   cui   la   Commissione   europea   e
l'Amministrazione hanno accesso.».