Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  navi  da
passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente
decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza  per
le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il  formato
del certificato e' conforme all'allegato II ed  e'  rilasciato  dalle
Autorita'  marittime  al  termine  della  visita  iniziale   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a).»; 
    b) al comma  2,  le  parole  «,  e  comma  2,  lettera  b)»  sono
soppresse; 
    c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Per  le  unita'
veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal  codice  per
le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico (DSC code),  il  certificato  di  sicurezza  e
l'autorizzazione all'esercizio per  unita'  veloci,  sono  rilasciati
dalle Autorita' marittime.»; 
    d) al comma 4, le parole «Stato  ospite»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Stato di approdo»; 
    e) al comma 5, dopo la parola «Le»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le»; 
    f) al comma 6, dopo le  parole  «per  navi  da  passeggeri»  sono
aggiunte le seguenti: «di cui al presente articolo»; 
    g) il comma 7 e' abrogato; 
    h)  il  comma  8  e'   sostituito   dal   seguente:   «8.   Tutto
l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle  disposizioni  del
medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del
presente decreto.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 8 (Certificati). - 1. Le navi da passeggeri nuove
          ed  esistenti  che  soddisfano  i  requisiti  del  presente
          decreto devono essere in  possesso  di  un  certificato  di
          sicurezza per le  navi  da  passeggeri  in  conformita'  al
          presente decreto. Il formato del  certificato  e'  conforme
          all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita'  marittime
          al termine della visita iniziale  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, lettera a). 
              2.  Il  certificato  di  sicurezza  per  le   navi   da
          passeggeri e' rilasciato per un  periodo  non  superiore  a
          dodici mesi.  La  validita'  del  certificato  puo'  essere
          prorogata dalle Autorita' marittime per una durata  massima
          di  un  mese  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza   del
          certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga il
          periodo di validita' del certificato decorre dalla data  di
          scadenza prima della proroga. Il certificato  di  sicurezza
          delle navi da passeggeri  e'  rinnovato  al  termine  della
          visita periodica di cui all'art. 7, comma 1 lettera b). 
              3.Per  le  unita'  veloci  da  passeggeri  conformi  ai
          requisiti stabiliti dal codice per le  unita'  veloci  (HSC
          code)  e  dal  codice  di  sicurezza  per   le   unita'   a
          sostentamento  dinamico  (DSC  code),  il  certificato   di
          sicurezza  e  l'autorizzazione  all'esercizio  per   unita'
          veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. 
              4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a
          un'unita' veloce da passeggeri adibita a  viaggi  nazionali
          in uno Stato di  approdo,  l'Amministrazione  concorda  con
          detto Stato le condizioni operative in cui  deve  svolgersi
          l'attivita' delle unita' veloci in tale  Stato  e  provvede
          affinche'  queste   siano   riportate   nell'autorizzazione
          all'esercizio. 
              5. Lemisure di sicurezza supplementari, le  equivalenze
          e le esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a
          norma e in  conformita'  delle  disposizioni  dell'art.  5,
          devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'. 
              6. Sono validi il certificato di sicurezza  per  unita'
          veloci  da  passeggeri  e  l'autorizzazione   all'esercizio
          rilasciati da un altro Stato membro alle  unita  veloci  da
          passeggeri, se  adibite  a  viaggi  nazionali,  nonche'  il
          certificato di sicurezza per navi da passeggeri di  cui  al
          presente articolo, rilasciato da un altro Stato membro alle
          navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. 
              7. (abrogato). 
              8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017,  n.  239,
          conforme  alle  disposizioni  del  medesimo   decreto,   e'
          considerato conforme anche alle disposizioni  del  presente
          decreto.».