IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/2455 del  Consiglio,  del  5  dicembre
2017,  che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE   e   la   direttiva
2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta
sul valore aggiunto per le prestazioni di  servizi  e  le  vendite  a
distanza di beni; 
  Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio,  del  16  marzo  2010,
sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero   dei   crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,
del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di  applicazione  della
direttiva 2006/112/CE relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2459/2017 del Consiglio,
del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 282/2011, recante disposizioni  di  applicazione  della  direttiva
2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul   valore
aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla  lotta  contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 12; 
  Visto  la  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  recante  «Misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi», e in particolare  l'articolo  1,  comma  3,  il
quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con
scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano
scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di
tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-sexies, comma  1,  le  lettere  f)  e  g)  sono
soppresse; 
    b) dopo l'articolo 7-septies e' inserito il seguente: 
  «Art.  7-octies  (Territorialita'  -  Disposizioni  relative   alle
prestazioni di servizi di telecomunicazione,  di  teleradiodiffusione
ed elettronici rese a committenti non  soggetti  passivi).  -  1.  In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1,  lettera  b),
si considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato  se  rese  a
committenti non soggetti passivi: 
    a) le prestazioni di  servizi  rese  tramite  mezzi  elettronici,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero; 
    b) le prestazioni di telecomunicazione e di  teleradiodiffusione,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero e sempre  che  siano  utilizzate
nel territorio dell'Unione europea. 
  2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo  stabilito  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea, la  disposizione  di  cui  al
comma 1 non si applica, per i servizi resi  a  committenti  stabiliti
nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le  seguenti
condizioni: 
    a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato  membro
dell'Unione europea; 
    b) l'ammontare complessivo,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
non soggetti passivi stabiliti in Stati  membri  dell'Unione  europea
diversi  da  quello  di  stabilimento  del   prestatore,   effettuate
nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000  euro  e  fino  a
quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 
    c) il prestatore non ha optato  per  l'applicazione  dell'imposta
nel territorio dello Stato. 
  3. Qualora il prestatore sia  un  soggetto  passivo  stabilito  nel
territorio dello Stato, la disposizione di cui  al  comma  1  non  si
applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le  seguenti
condizioni: 
    a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato  membro
dell'Unione europea; 
    b) l'ammontare complessivo,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
non soggetti passivi stabiliti in Stati  membri  dell'Unione  europea
diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente,  non  ha
superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite
non e' superato; 
    c) il prestatore non ha optato  per  l'applicazione  dell'imposta
nell'altro Stato membro. 
  4. L'opzione di cui al comma  3  e'  comunicata  all'ufficio  nella
dichiarazione  relativa  all'anno  in  cui  la  medesima   e'   stata
esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per
almeno due anni.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del   28
          novembre 2006, relativa al  sistema  comune  d'imposta  sul
          valore aggiunto e' pubblicata nella  G.U.U.E.  11  dicembre
          2006, n. L 347. 
              - La direttiva (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le vendite a distanza di  beni  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 348. 
              - La direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del  16  marzo
          2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero  dei
          crediti risultanti da dazi,  imposte  ed  altre  misure  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2010, n. L 84. 
              - Il regolamento di esecuzione  (UE)  n.  282/2011  del
          Consiglio, del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di
          applicazione  della  direttiva  2006/112/CE   relativa   al
          sistema Comune di imposta sul valore aggiunto e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE)  n.  2459/2017  del
          Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento
          di esecuzione (UE) n.  282/2011,  recante  disposizioni  di
          applicazione  della  direttiva  2006/112/CE   relativa   al
          sistema Comune di imposta sul valore aggiunto e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 348. 
              - Il regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7
          ottobre 2010, relativo alla cooperazione  amministrativa  e
          alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul  valore
          aggiunto e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L
          268. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Il   decreto-legge   30   agosto   1993,    n.    331
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni  tributarie)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  30  agosto  1993,  n.   203,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29  ottobre  1993,  n.
          255. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge  4
          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di  delegazione  europea  2018)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2019,  n.
          245, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le  procedure,  i  principi  e
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  alla
          presente legge sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato  A  alla  presente  legge  nei  soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
          attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
          nonche' alla copertura delle minori  entrate  eventualmente
          derivanti dall'attuazione delle direttive,  in  quanto  non
          sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234. Qualora la dotazione del predetto fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono,  in  ogni
          caso, sottoposti al parere delle  Commissioni  parlamentari
          competenti  anche  per  i  profili  finanziari,  ai   sensi
          dell'art. 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.» 
              «Allegato A 
              (Art. 1, comma 1) 
              1)  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio,  del  5
          dicembre  2013,  che  stabilisce  norme   fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
          recepimento: 6 febbraio 2018); 
              2)  direttiva  (UE)  2017/159  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese  di  pesca  dell'Unione  europea  (Europêche)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          15 novembre 2019); 
              3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva
          2007/36/CE   per    quanto    riguarda    l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  10
          giugno 2019); 
              4) direttiva (UE) 2017/1371 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  5  luglio  2017,  relativa  alla  lotta
          contro  la  frode  che  lede   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 6 luglio 2019); 
              5) direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie  in  materia   fiscale   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 
              6) direttiva (UE) 2017/2102 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
          direttiva  2011/65/UE   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 
              7) direttiva (UE) 2017/2108 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 
              8) direttiva (UE) 2017/2109 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza  da  porti  degli   Stati   membri   (termine   di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              9) direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un  sistema
          di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
          navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la  direttiva
          2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE  del  Consiglio
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2019); 
              10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12   dicembre   2017,   relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del  Consiglio  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 
              11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni
          o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 
              12) direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di  beni
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
          dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 
              13) direttiva  (UE)  2018/131  del  Consiglio,  del  23
          gennaio  2018,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF),  volto  a   modificare   la   direttiva   2009/13/CE
          conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006,  approvate  dalla  Conferenza
          internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
          ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  16  febbraio
          2020); 
              14) direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 
              15) direttiva (UE) 2018/645 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  aprile  2018,  che  modifica   la
          direttiva  2003/59/CE  sulla  qualificazione   iniziale   e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali adibiti al trasporto di merci o  passeggeri  e  la
          direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          23 maggio 2020); 
              16) direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 
              17) direttiva (UE) 2018/843 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 
              18) direttiva (UE) 2018/844 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 10 marzo 2020); 
              19) direttiva (UE) 2018/849 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   le
          direttive  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli   fuori   uso,
          2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai  rifiuti  di
          pile  e  accumulatori   e   2012/19/UE   sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              20) direttiva (UE) 2018/850 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di  rifiuti
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          5 luglio 2020); 
              21) direttiva (UE) 2018/851 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              22) direttiva (UE) 2018/852 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  i   rifiuti   di
          imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)  (termine  di
          recepimento: 5 luglio 2020); 
              23) direttiva (UE) 2018/957 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  (termine  di
          recepimento: 30 luglio 2020); 
              24) direttiva (UE) 2018/958 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
          proporzionalita'   prima   dell'adozione   di   una   nuova
          regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
          30 luglio 2020); 
              25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento:  25
          giugno 2020 e 25 ottobre  2020  per  i  punti  da  5  a  10
          dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 
              26) direttiva (UE) 2019/692 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile  2020,  n.
          27  (Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione   di   decreti   legislativi)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
          11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              4.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  7-sexies  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 7-sexies (Territorialita' - Disposizioni speciali
          relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti
          non soggetti passivi). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito
          dall'art.  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
          non soggetti passivi: 
                a) le prestazioni di intermediazione in  nome  e  per
          conto   del   cliente,   quando   le   operazioni   oggetto
          dell'intermediazione   si   considerano   effettuate    nel
          territorio dello Stato; 
                b) le prestazioni di trasporto di  beni  diverse  dal
          trasporto intracomunitario, in  proporzione  alla  distanza
          percorsa nel territorio dello Stato; 
                c) le prestazioni di  trasporto  intracomunitario  di
          beni,  quando  la  relativa  esecuzione   ha   inizio   nel
          territorio dello Stato; 
                d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie,
          relative a beni mobili materiali e le  operazioni  rese  in
          attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di  carico,
          scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite  nel
          territorio dello Stato; 
                e) le prestazioni  di  servizi  di  locazione,  anche
          finanziaria, noleggio e simili, non  a  breve  termine,  di
          mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni  da  diporto,
          quando il committente e' domiciliato nel  territorio  dello
          Stato o ivi residente senza domicilio all'estero  e  sempre
          che siano utilizzate nel  territorio  della  Comunita'.  Le
          medesime prestazioni se rese ad un soggetto  domiciliato  e
          residente al di fuori del  territorio  della  Comunita'  si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  quando
          sono ivi utilizzate; 
                e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative
          ad imbarcazioni da diporto, sempre che  l'imbarcazione  sia
          effettivamente messa a disposizione  nel  territorio  dello
          Stato e la prestazione sia resa  da  soggetti  passivi  ivi
          stabiliti e sia utilizzata nel territorio della  Comunita'.
          Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione  da  diporto  e'
          messa a  disposizione  in  uno  Stato  estero  fuori  della
          Comunita' ed il prestatore e' stabilito  in  quello  stesso
          Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
          quando sono  ivi  utilizzate.  Alle  medesime  prestazioni,
          quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
          uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
          si applica la lettera e); 
                f) soppressa; 
                g) soppressa».