Art. 2 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  regimi  speciali  per  i  servizi   di
      telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  74-quinquies,   comma   1,   le   parole   «ne'
identificati» sono soppresse; 
    b) all'articolo  74-quinquies,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «2. I  soggetti  che  si  avvalgono  del  regime  previsto  dal
presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.
Per   le   prestazioni   di   servizi   di   telecomunicazione,    di
teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di  committenti
domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non  operanti  in
regime di impresa, arti e professioni, si applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 22.». 
    c) all'articolo 74-quinquies,  al  comma  3,  la  lettera  d)  e'
sostituita dalla seguente: 
      «d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini  dell'imposta
sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 74-quinquies del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 74-quinquies (Regime speciale per  i  servizi  di
          telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  ed  elettronici
          resi  da  soggetti  non  UE).  -  1.  I  soggetti   passivi
          domiciliati o  residenti  fuori  dell'Unione  europea,  non
          stabiliti  in  alcuno  Stato  membro  dell'Unione,  possono
          identificarsi in Italia,  con  le  modalita'  previste  dal
          presente articolo, per  l'assolvimento  degli  obblighi  in
          materia di imposta sul  valore  aggiunto  relativamente  ai
          servizi  di  telecomunicazione,  di  teleradiodiffusione  o
          elettronici  resi  a  committenti  non   soggetti   passivi
          d'imposta domiciliati o residenti  nell'Unione  europea.  A
          tal  fine   presentano   apposita   richiesta   all'ufficio
          competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al
          soggetto   richiedente   il   numero   di   identificazione
          attribuito. 
              2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto  dal
          presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui  al
          titolo   II.   Per   le   prestazioni   di    servizi    di
          telecomunicazione, di  teleradiodiffusione  ed  elettronici
          rese nei confronti di committenti domiciliati  o  residenti
          nel territorio dello  Stato,  non  operanti  in  regime  di
          impresa, arti e professioni, si applicano  le  disposizioni
          previste dall'art. 22. 
              3. La richiesta di cui al comma 1  contiene  almeno  le
          seguenti indicazioni: 
                a) per le persone  fisiche,  il  cognome  e  nome  ed
          eventualmente  la  ditta;  per  i  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione; 
                b) indirizzo postale, indirizzi elettronici,  inclusi
          i siti web; 
                c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di
          residenza o domicilio, se previsto; 
                d) dichiarazione di  non  essere  stabiliti  ai  fini
          dell'imposta sul valore  aggiunto  all'interno  dell'Unione
          europea. 
              4.  In  caso  di  variazione  dei  dati  presentati,  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  ne   danno   comunicazione
          all'Agenzia delle entrate. Gli stessi  soggetti  presentano
          un'analoga comunicazione  se  non  intendono  piu'  fornire
          servizi di  telecomunicazione,  di  teleradiodiffusione  ed
          elettronici o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi
          del regime speciale previsto dal presente articolo. 
              5.  I  soggetti  identificati  ai  sensi  del  presente
          articolo sono esclusi dal regime speciale se: 
                a)  comunicano  di  non  fornire  piu'   servizi   di
          telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici; 
                b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita'
          di  fornitura   di   servizi   di   telecomunicazione,   di
          teleradiodiffusione o elettronici siano cessate; 
                c) non soddisfano  piu'  i  requisiti  necessari  per
          avvalersi del regime speciale; 
                d) persistono a non osservare le  norme  relative  al
          presente regime speciale. 
              6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun
          trimestre dell'anno solare ed entro  il  giorno  venti  del
          mese successivo  al  trimestre  di  riferimento,  anche  in
          mancanza  di  operazioni,  una  dichiarazione  dalla  quale
          risultano: 
                a) il numero di identificazione; 
                b)  l'ammontare  delle  prestazioni  di  servizi   di
          telecomunicazione,  di  teleradiodiffusione  o  elettronici
          effettuate nel periodo di  riferimento,  distintamente  per
          ciascuno  Stato  membro  di  domicilio  o   residenza   dei
          committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta
          sul valore aggiunto; 
                c) le aliquote  applicate  in  relazione  allo  Stato
          membro di domicilio o di residenza dei committenti; 
                d)  l'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno  Stato  membro
          di domicilio o residenza dei committenti. 
              7. Per le prestazioni di servizi il  cui  corrispettivo
          e' fissato in valuta diversa dall'euro, il  prestatore,  in
          sede di redazione della dichiarazione di cui  al  comma  6,
          utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
          europea l'ultimo giorno del periodo  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione o,  in  mancanza,  quello  del  primo  giorno
          successivo di pubblicazione. 
              8. Le comunicazioni e  le  dichiarazioni  previste  nei
          commi 1, 4 e 6 sono redatte in base  ai  modelli  approvati
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
          in  conformita'  con   quanto   previsto   dall'ordinamento
          dell'Unione europea in materia di obblighi di  trasmissione
          dei messaggi  elettronici  comuni  ed  inviate  all'Agenzia
          delle entrate in via telematica con le  modalita'  definite
          nello stesso provvedimento. 
              9. I soggetti di cui al comma 1, entro il  termine  per
          la presentazione della dichiarazione di  cui  al  comma  6,
          effettuano il versamento dell'imposta sul valore  aggiunto,
          dovuta in base alla dichiarazione medesima. 
              10. I soggetti di cui al comma 1  conservano  un'idonea
          documentazione delle relative operazioni fino alla fine del
          decimo anno successivo  a  quello  di  effettuazione  delle
          medesime. Tale documentazione  e'  fornita,  su  richiesta,
          all'Amministrazione finanziaria e  alle  autorita'  fiscali
          degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate. 
              11. I soggetti di cui al comma 1 non  possono  detrarre
          dall'imposta dovuta ai sensi del presente  articolo  quella
          relativa  agli  acquisti  di  beni  e   servizi   ed   alle
          importazioni di beni; l'imposta relativa agli  acquisti  di
          beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati  nel
          territorio dello Stato puo' essere in ogni caso  chiesta  a
          rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis.».