Art. 2 Disposizioni in materia di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 74-quinquies, comma 1, le parole «ne' identificati» sono soppresse; b) all'articolo 74-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22.». c) all'articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 74-quinquies del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto: «Art. 74-quinquies (Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE). - 1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea. A tal fine presentano apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. 2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22. 3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione; b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web; c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto; d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea. 4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo. 5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se: a) comunicano di non fornire piu' servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici; b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici siano cessate; c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale; d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione; b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti. 7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione. 8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformita' con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite nello stesso provvedimento. 9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione medesima. 10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate. 11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo' essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis.».