Art. 10 
 
              Istituzione della Commissione consultiva 
 
  1. La Commissione consultiva e' istituita entro  centoventi  giorni
dal ricevimento della  richiesta  e,  una  volta  istituita,  il  suo
presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato. 
  2. La Commissione consultiva e' composta da: 
    a) un presidente; 
    b)   un   rappresentante   di   ciascuna   Autorita'   competente
interessata. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero  di
tali  rappresentanti  puo'  essere  aumentato  a  due  per   ciascuna
Autorita' competente; 
    c) una personalita' indipendente nominata da  ciascuna  Autorita'
competente  degli  Stati  membri  interessati  dall'elenco   di   cui
all'articolo 12. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero
di tali  personalita'  nominate  puo'  essere  aumentato  a  due  per
ciascuna Autorita' competente. 
  3. Le regole per la nomina  delle  personalita'  indipendenti  sono
concordate  tra  le   Autorita'   competenti   degli   Stati   membri
interessati. Per ciascuna delle personalita' indipendenti nominate e'
nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina  delle
personalita'  indipendenti,  per  i  casi  in  cui  le   personalita'
indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni. 
  4. Se le regole per la nomina delle personalita'  indipendenti  non
sono state concordate ai sensi del comma 3,  tali  personalita'  sono
nominate mediante sorteggio. 
  5. Tranne quando le personalita' indipendenti sono  state  nominate
dal tribunale competente o  dall'organo  di  nomina  nazionale  degli
altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate puo'  opporsi
alla nomina di una personalita' indipendente  per  qualsiasi  ragione
preventivamente concordata con le Autorita' competenti interessate  o
per una delle seguenti ragioni: 
    a) detta personalita'  appartiene  a  una  delle  amministrazioni
fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto  di  una
di tali amministrazioni  o  si  e'  trovata  in  tale  situazione  in
qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti; 
    b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni  precedenti
la data della sua nomina, detta personalita' detiene  o  ha  detenuto
una partecipazione rilevante o il diritto di  voto  oppure  e'  o  e'
stata dipendente o consulente di un soggetto interessato; 
    c)  detta  personalita'  non  offre   sufficienti   garanzie   di
obiettivita' per la risoluzione della controversia; 
    d) detta personalita' e' impiegata presso un'impresa che fornisce
consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale  a  titolo
professionale o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento
nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina. 
  6.  L'Agenzia  delle  entrate  puo'  chiedere  a  una  personalita'
nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo  sostituto  di  comunicare
qualsiasi interesse, relazione o altra questione che  possa  incidere
sull'indipendenza o imparzialita' di tale personalita'  o  che  possa
ragionevolmente  dare  adito  a  un  sospetto  di  parzialita'  nella
procedura.  Una  personalita'  indipendente  che   e'   parte   della
Commissione consultiva non deve trovarsi, per un  periodo  di  dodici
mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in
una situazione che avrebbe indotto un'Autorita' competente a  opporsi
alla sua nomina se si fosse trovata in  tale  situazione  al  momento
della nomina presso la stessa Commissione consultiva. 
  7. I rappresentanti delle Autorita' competenti  e  le  personalita'
indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente
dall'elenco  delle  personalita'  previsto  dall'articolo  12.  Salvo
diversamente  convenuto  dai  rappresentanti  di  ciascuna  Autorita'
competente e dalle personalita' indipendenti,  il  presidente  e'  un
giudice.