Art. 10 Istituzione della Commissione consultiva 1. La Commissione consultiva e' istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato. 2. La Commissione consultiva e' composta da: a) un presidente; b) un rappresentante di ciascuna Autorita' competente interessata. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero di tali rappresentanti puo' essere aumentato a due per ciascuna Autorita' competente; c) una personalita' indipendente nominata da ciascuna Autorita' competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'articolo 12. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero di tali personalita' nominate puo' essere aumentato a due per ciascuna Autorita' competente. 3. Le regole per la nomina delle personalita' indipendenti sono concordate tra le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalita' indipendenti nominate e' nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalita' indipendenti, per i casi in cui le personalita' indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni. 4. Se le regole per la nomina delle personalita' indipendenti non sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalita' sono nominate mediante sorteggio. 5. Tranne quando le personalita' indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale degli altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate puo' opporsi alla nomina di una personalita' indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata con le Autorita' competenti interessate o per una delle seguenti ragioni: a) detta personalita' appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti; b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalita' detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure e' o e' stata dipendente o consulente di un soggetto interessato; c) detta personalita' non offre sufficienti garanzie di obiettivita' per la risoluzione della controversia; d) detta personalita' e' impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina. 6. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere a una personalita' nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialita' di tale personalita' o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialita' nella procedura. Una personalita' indipendente che e' parte della Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in una situazione che avrebbe indotto un'Autorita' competente a opporsi alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa Commissione consultiva. 7. I rappresentanti delle Autorita' competenti e le personalita' indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente dall'elenco delle personalita' previsto dall'articolo 12. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna Autorita' competente e dalle personalita' indipendenti, il presidente e' un giudice.