Art. 11 Nomina da parte del giudice nazionale 1. Se la Commissione consultiva non e' istituita entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il soggetto interessato puo' ricorrere al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione. 2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalita' indipendente e un sostituto, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per la nomina della personalita' indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 12. 3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalita' indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 12. Tali personalita' indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalita' indipendenti ai sensi dell'articolo 10, comma 4. 4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalita' indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se e' coinvolto nella procedura piu' di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui autorita' competenti hanno omesso di nominare almeno una personalita' indipendente e un sostituto, se e' coinvolto un solo soggetto interessato. 5. Il ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 puo' essere presentato solo dopo che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato dall'articolo 10, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale periodo. 6. Il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria regionale del Lazio notifica il provvedimento del Presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che ne da' tempestiva notizia all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati. 7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli arbitri contenute nelle norme di cui al Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.
Note all'art. 11: - Il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, cosi' recita: «Art. 28 Reclamo contro i provvedimenti presidenziali 1. Contro i provvedimenti del presidente e' ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. 2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilita' rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall' art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. 3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie. 4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio. 5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo».