Art. 12 Elenco delle personalita' indipendenti 1. L'elenco delle personalita' indipendenti si compone di tutte le personalita' indipendenti nominate dagli Stati membri. 2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialita' e integrita', tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse. 3. Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati come personalita' indipendenti anche magistrati ordinari in servizio, purche' abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimita', che abbiano comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalita' relative alla composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti di nomina nazionale, nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.