Art. 13 
 
                   Commissione per la risoluzione 
                   alternativa delle controversie 
 
  1. Le Autorita' competenti degli Stati membri  interessati  possono
concordare  di  istituire  una   Commissione   per   la   risoluzione
alternativa  delle   controversie,   in   luogo   della   Commissione
consultiva, per esprimere un parere su come  risolvere  la  questione
controversa. Le  Autorita'  competenti  degli  Stati  membri  possono
altresi' concordare di istituire una Commissione per  la  risoluzione
alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente. 
  2. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5  e  6,  la
Commissione per la risoluzione alternativa  delle  controversie  puo'
essere diversa dalla Commissione consultiva per  quanto  riguarda  la
sua composizione e forma. 
  3.  Una  Commissione   per   la   risoluzione   alternativa   delle
controversie puo' applicare, in luogo della procedura di  risoluzione
delle  controversie  «con  parere  indipendente»,   applicata   dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 10, procedure  o  tecniche
di  risoluzione  delle  controversie  per  risolvere   la   questione
controversa in modo vincolante. A tal fine, le  Autorita'  competenti
degli Stati membri interessati  possono  concordare  qualsiasi  altro
tipo di  procedura  di  risoluzione  delle  controversie  che  verra'
applicata dalla Commissione  per  la  risoluzione  alternativa  delle
controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale». 
  4. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati  decidono
le norme di funzionamento in conformita' dell'articolo 14. 
  5. Salvo diversamente concordato nelle norme  di  funzionamento  di
cui all'articolo 14, le disposizioni degli articoli 15, 16  e  17  si
applicano alla  Commissione  per  la  risoluzione  alternativa  delle
controversie.