Art. 13 Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie 1. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorita' competenti degli Stati membri possono altresi' concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente. 2. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie puo' essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma. 3. Una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie puo' applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 10, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. A tal fine, le Autorita' competenti degli Stati membri interessati possono concordare qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verra' applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale». 4. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento in conformita' dell'articolo 14. 5. Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 14, le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.