Art. 14 
 
Norme  di  funzionamento  della  Commissione   consultiva   o   della
  Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie 
 
  1.  Le  Autorita'  competenti  degli   Stati   membri   interessati
concordano le norme di funzionamento della Commissione  consultiva  o
della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie. 
  2. Le norme di funzionamento includono: 
    a)  la  descrizione  e   le   caratteristiche   della   questione
controversa; 
    b) il mandato concordato dalle Autorita' competenti  degli  Stati
membri per quanto riguarda le questioni di  diritto  e  di  fatto  da
risolvere; 
    c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie,
ovvero  Commissione  consultiva  o  Commissione  per  la  risoluzione
alternativa delle controversie, nonche' il tipo di procedura  per  la
risoluzione  alternativa  delle   controversie,   se   la   procedura
differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una
Commissione consultiva; 
    d)  il  calendario   della   procedura   di   risoluzione   delle
controversie; 
    e)  la  composizione  della  Commissione   consultiva   o   della
Commissione  per  la  risoluzione  alternativa   delle   controversie
(compresi il numero e i nomi dei  membri,  l'indicazione  delle  loro
competenze e qualifiche e la  comunicazione  dei  loro  conflitti  di
interesse); 
    f) le regole che  disciplinano  la  partecipazione  del  soggetto
interessato e  di  terzi  alla  procedura,  gli  scambi  di  memorie,
informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura  di  risoluzione
della  controversia  da  utilizzare  e  altre  pertinenti   questioni
procedurali od organizzative; 
    g) gli aspetti logistici relativi ai  procedimenti  svolti  dalla
Commissione consultiva e alle modalita' con cui quest'ultima  esprime
il suo parere. 
  3. Se una Commissione consultiva  e'  istituita  per  esprimere  un
parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3,  lettere  a)  e  b),  nelle
norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui  al
comma 2, lettere a), d), e) e f). 
  4. Entro centoventi  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  di
istituzione della  Commissione  consultiva  l'Agenzia  delle  entrate
comunica ai soggetti interessati: 
    a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie; 
    b) la data entro la quale e' adottato il parere sulla risoluzione
della questione controversa; 
    c) i riferimenti alle  disposizioni  giuridiche  applicabili  nel
diritto nazionale degli Stati membri e  agli  accordi  o  Convenzioni
applicabili. 
  5. Qualora le Autorita' competenti non abbiano notificato le  norme
di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da  2
a 4, le personalita' indipendenti e il presidente completano le norme
di  funzionamento  in  base  alle  norme  standard  stabilite   dalla
Commissione europea e le trasmettono ai  soggetti  interessati  entro
due settimane dalla data in cui e'  stata  istituita  la  Commissione
consultiva o la Commissione  per  la  risoluzione  alternativa  delle
controversie. Qualora le personalita' indipendenti  e  il  presidente
non siano d'accordo sulle norme di funzionamento  o  non  le  abbiano
notificate ai soggetti interessati, questi ultimi  possono  adire  il
Presidente della Commissione tributaria  regionale  del  Lazio  o  il
tribunale competente di uno degli altri Stati membri  interessati  al
fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.