Art. 14 Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie 1. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie. 2. Le norme di funzionamento includono: a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa; b) il mandato concordato dalle Autorita' competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere; c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero Commissione consultiva o Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonche' il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una Commissione consultiva; d) il calendario della procedura di risoluzione delle controversie; e) la composizione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, l'indicazione delle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse); f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative; g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla Commissione consultiva e alle modalita' con cui quest'ultima esprime il suo parere. 3. Se una Commissione consultiva e' istituita per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui al comma 2, lettere a), d), e) e f). 4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva l'Agenzia delle entrate comunica ai soggetti interessati: a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie; b) la data entro la quale e' adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa; c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o Convenzioni applicabili. 5. Qualora le Autorita' competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da 2 a 4, le personalita' indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla Commissione europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui e' stata istituita la Commissione consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalita' indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio o il tribunale competente di uno degli altri Stati membri interessati al fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.