Art. 15 
 
                Costi della procedura di risoluzione 
                         delle controversie 
 
  1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo  che
le Autorita' competenti degli Stati membri  interessati  non  abbiano
concordato diversamente,  sono  ripartiti  equamente  tra  gli  Stati
membri: 
    a) le spese sostenute dalle personalita' indipendenti, che devono
essere di  importo  equivalente  alla  media  dell'importo  di  norma
rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati; 
    b) i compensi versati alle personalita' indipendenti,  in  misura
non superiore a 1000 euro a persona al  giorno  per  ogni  giorno  di
riunione della Commissione consultiva  o  della  Commissione  per  la
risoluzione alternativa delle controversie. 
  2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non  sono  a  carico
degli Stati membri coinvolti. 
  3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui  al
comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato: 
    a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di  procedura
amichevole; o 
    b) una richiesta di istituzione della Commissione  consultiva  in
seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole
deciso  per  i  motivi  indicati  all'articolo  6,  comma  2,  e   la
Commissione consultiva  abbia  deciso  che  le  Autorita'  competenti
interessate hanno  rigettato  l'istanza  a  giusto  titolo  e  previo
accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.