Art. 16 
 
               Risoluzione delle controversie da parte 
                    della Commissione consultiva 
 
  1.  La  Commissione  consultiva   istituita   in   relazione   alla
fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e  b),  adotta
una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura
amichevole entro sei mesi dalla  data  della  sua  istituzione.  Essa
notifica la propria decisione alle Autorita' competenti  degli  Stati
membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa. 
  2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono
tutte le condizioni indicate  agli  articoli  3  e  5,  comma  2,  su
richiesta di una delle Autorita' competenti, e' avviata la  procedura
amichevole di cui all'articolo 7. L'Autorita' competente  interessata
comunica  detta  richiesta  alla  citata  Commissione,   alle   altre
Autorita' competenti interessate e al soggetto  interessato.  In  tal
caso, il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e  2,  decorre  dalla
data di notifica della decisione adottata dalla Commissione  medesima
in merito all'accettazione  dell'istanza  di  apertura  di  procedura
amichevole. 
  3. Se nessuna delle Autorita' competenti ha chiesto  l'avvio  della
procedura amichevole entro sessanta giorni  dalla  data  di  notifica
della decisione della Commissione di cui  al  comma  1,  quest'ultima
emette un parere su come risolvere la questione controversa. 
  4.  La  Commissione  consultiva   istituita   in   relazione   alla
fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3,  lettera  c),  emette  un
parere su come risolvere la questione controversa. 
  5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi  dalla
data in cui e' stata istituita la Commissione indicata al comma 1.  A
tal fine, nel caso di cui al comma  3,  la  suddetta  Commissione  si
considera istituita alla  data  in  cui  e'  scaduto  il  termine  di
sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3. 
  6. Qualora la Commissione ritenga che  l'emanazione  di  un  parere
sulla questione controversa richieda piu' di sei mesi,  tale  periodo
puo' essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa  di  tale
proroga le Autorita' competenti degli Stati membri interessati  ed  i
soggetti interessati. 
  7.  La  Commissione  consultiva  basa  il  proprio   parere   sulle
disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 1,
nonche' sulle eventuali norme di diritto  interno  applicabili.  Essa
adotta il parere a maggioranza semplice dei  propri  membri.  Se  non
puo'  essere  raggiunta  una  maggioranza,  prevale   il   voto   del
presidente.  Il  presidente  notifica  il   parere   alle   Autorita'
competenti degli Stati membri interessati. 
  8. La Commissione di cui al comma  1  rende  i  propri  pareri  per
iscritto. 
  9. Nel caso in  cui  sulla  questione  controversa  intervenga  una
sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice  a  seguito
di conciliazione ai sensi degli articoli  48  e  48-bis  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  dopo  la  presentazione  della
richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la
Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia
delle entrate, quest'ultima informa  le  altre  Autorita'  competenti
degli Stati  membri  interessati  e  la  suddetta  Commissione  degli
effetti  della  decisione  che  pone  termine   alla   procedura   di
risoluzione delle controversie. 
  10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure  di  cui  al  presente
articolo, i soggetti  interessati,  previo  accordo  delle  Autorita'
competenti,  possono   fornire   alla   Commissione   consultiva   le
informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti  ai
fini della decisione o  del  parere.  I  soggetti  interessati  e  le
Autorita'  competenti  forniscono  le  informazioni,  le  prove  o  i
documenti su richiesta della Commissione consultiva.  Tuttavia,  tali
autorita' competenti possono rifiutare di fornire  informazioni  alla
suddetta Commissione quando: 
    a) per ottenere le informazioni e'  necessario  applicare  misure
amministrative contrarie al diritto nazionale; 
    b) le informazioni non possono essere ottenute nel  rispetto  del
diritto nazionale dello Stato membro interessato; 
    c) le informazioni  riguardano  segreti  commerciali,  aziendali,
industriali o professionali o procedure commerciali; 
    d) la divulgazione delle  informazioni  e'  contraria  all'ordine
pubblico. 
  11.  Su  richiesta  della   Commissione   consultiva   i   soggetti
interessati  possono  intervenire  personalmente  o  tramite   propri
rappresentanti muniti di procura generale  o  speciale  dinanzi  alla
suddetta  Commissione.  I  soggetti  interessati  possono,  altresi',
intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti  muniti  di
procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo  delle
Autorita' competenti degli  Stati  membri  interessati  dinanzi  alla
medesima Commissione. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo degli articoli 48 e  48-bis  del  citato
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle
          note all'articolo 3.