Art. 16 Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva 1. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa. 2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono tutte le condizioni indicate agli articoli 3 e 5, comma 2, su richiesta di una delle Autorita' competenti, e' avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 7. L'Autorita' competente interessata comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre Autorita' competenti interessate e al soggetto interessato. In tal caso, il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, decorre dalla data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole. 3. Se nessuna delle Autorita' competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di cui al comma 1, quest'ultima emette un parere su come risolvere la questione controversa. 4. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette un parere su come risolvere la questione controversa. 5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla data in cui e' stata istituita la Commissione indicata al comma 1. A tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione si considera istituita alla data in cui e' scaduto il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3. 6. Qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere sulla questione controversa richieda piu' di sei mesi, tale periodo puo' essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale proroga le Autorita' competenti degli Stati membri interessati ed i soggetti interessati. 7. La Commissione consultiva basa il proprio parere sulle disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 1, nonche' sulle eventuali norme di diritto interno applicabili. Essa adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non puo' essere raggiunta una maggioranza, prevale il voto del presidente. Il presidente notifica il parere alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati. 8. La Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per iscritto. 9. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia delle entrate, quest'ultima informa le altre Autorita' competenti degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie. 10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure di cui al presente articolo, i soggetti interessati, previo accordo delle Autorita' competenti, possono fornire alla Commissione consultiva le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione o del parere. I soggetti interessati e le Autorita' competenti forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della Commissione consultiva. Tuttavia, tali autorita' competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla suddetta Commissione quando: a) per ottenere le informazioni e' necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale; b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato; c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali; d) la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine pubblico. 11. Su richiesta della Commissione consultiva i soggetti interessati possono intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresi', intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati dinanzi alla medesima Commissione.
Note all'art. 16: - Per il testo degli articoli 48 e 48-bis del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle note all'articolo 3.