Art. 17 Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o allaCommissione per la risoluzione alternativa delle controversie 1. Le personalita' indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualita' di membri delle suddette Commissioni. 2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale. 3. I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi presentano una dichiarazione alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia delle Entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa da euro venticinquemila euro a euro centoventicinquemila, secondo le modalita' e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Note all'art. 17: - Il testo dell'articolo 622 del codice penale, cosi' recita: «c.p. art. 622. Rivelazione di segreto professionale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31]. La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]». - La legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.