Art. 18 
 
           Decisione delle autorita' competenti a seguito 
          della procedura di risoluzione delle controversie 
 
  1.  L'Agenzia  delle  entrate  e  le  altre  Autorita'   competenti
interessate si accordano su come risolvere la  questione  controversa
entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva
o  della   Commissione   per   la   risoluzione   alternativa   delle
controversie. 
  2.  L'Agenzia  delle  entrate  e  le  altre  Autorita'   competenti
interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere
della Commissione consultiva o della Commissione per  la  risoluzione
alternativa delle  controversie.  Tuttavia,  se  non  raggiungono  un
accordo  su  come  risolvere  la  questione  controversa,  esse  sono
vincolate da tale parere. 
  3. Nel caso in cui la controversia, originata  da  un'attivita'  di
controllo dell'Amministrazione finanziaria, e' stata oggetto  di  una
definizione, anche agevolata, cosi'  come  disciplinata  dalle  norme
vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento
o in diminuzione le imposte dovute. 
  4. La decisione adottata non costituisce un precedente. 
  5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica
del parere della Commissione consultiva o della  Commissione  per  la
risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza  passata  in
giudicato o una decisione del giudice a seguito di  conciliazione  ai
sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni  degli
effetti  della  decisione  che  pone  termine   alla   procedura   di
risoluzione delle controversie. 
  6. L'Agenzia delle entrate  notifica  al  soggetto  interessato  la
decisione sulla risoluzione della questione controversa entro  trenta
giorni dalla data in cui detta decisione e' stata adottata. 
  7. Qualora la notifica della decisione sulla questione  controversa
non venga effettuata da parte dell'Agenzia  delle  entrate  entro  il
termine di cui al comma 6 il  soggetto  interessato  puo'  presentare
ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la  procedura
di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546 al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo degli articoli 48 e  48-bis  del  citato
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle
          note all'articolo 3. 
              - Il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, cosi' recita: 
                «Art. 70 Giudizio di ottemperanza 
                1. La parte  che  vi  ha  interesse  puo'  richiedere
          l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della
          commissione  tributaria  passata  in   giudicato   mediante
          ricorso da depositare in doppio originale  alla  segreteria
          della  commissione  tributaria  provinciale,   qualora   la
          sentenza  passata  in   giudicato   sia   stata   da   essa
          pronunciata, e in ogni altro  caso  alla  segreteria  della
          commissione tributaria regionale. 
                2. Il ricorso e' proponibile solo  dopo  la  scadenza
          del termine  entro  il  quale  e'  prescritto  dalla  legge
          l'adempimento a carico  dell'ente  impositore,  dell'agente
          della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, degli  obblighi  derivanti  dalla  sentenza  o,  in
          mancanza di tale termine, dopo  trenta  giorni  dalla  loro
          messa in mora a mezzo di ufficiale  giudiziario  e  fino  a
          quando l'obbligo non sia estinto. 
                3.  Il  ricorso  indirizzato  al   presidente   della
          commissione deve  contenere  la  sommaria  esposizione  dei
          fatti che ne giustificano la proposizione  con  la  precisa
          indicazione, a pena  di  inammissibilita',  della  sentenza
          passata in giudicato di cui si chiede  l'ottemperanza,  che
          deve essere prodotta in copia unitamente all'  originale  o
          copia autentica dell'atto di messa  in  mora  notificato  a
          norma del comma precedente, se necessario. 
                4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato  a
          cura della segreteria della commissione ai soggetti di  cui
          al comma 2 obbligati a provvedere. 
                5. Entro venti giorni dalla  comunicazione  l'ufficio
          puo' trasmettere le proprie osservazioni  alla  commissione
          tributaria, allegando  la  documentazione  dell'  eventuale
          adempimento. 
                6.  Il  presidente  della   commissione   tributaria,
          scaduto il termine di cui al comma precedente,  assegna  il
          ricorso alla sezione che ha  pronunciato  la  sentenza.  Il
          presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione
          del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni
          dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle
          parti  almeno  dieci  giorni  liberi  prima  a  cura  della
          segreteria. 
                7. Il collegio, sentite le parti  in  contraddittorio
          ed  acquisita  la  documentazione  necessaria,  adotta  con
          sentenza i provvedimenti indispensabili per  l'ottemperanza
          in luogo dell'ufficio  che  li  ha  omessi  e  nelle  forme
          amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi
          agli  obblighi  risultanti  espressamente  dal  dispositivo
          della sentenza e tenuto conto della  relativa  motivazione.
          Il collegio, se lo  ritiene  opportuno,  puo'  delegare  un
          proprio componente o nominare un commissario al quale fissa
          un termine congruo per i necessari provvedimenti  attuativi
          e  determina  il  compenso  a  lui  spettante  secondo   le
          disposizioni del Titolo VII del Capo  IV  del  Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
                8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti  di  cui  al
          comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti
          dal  componente  delegato  o  dal   commissario   nominato,
          dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 
                9. Tutti i provvedimenti di cui al presente  articolo
          sono immediatamente esecutivi. 
                10. Contro la sentenza di cui al comma 7  e'  ammesso
          soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme
          sul procedimento. 
                10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a
          ventimila euro e comunque per il pagamento delle  spese  di
          giudizio,  il  ricorso  e'  deciso  dalla  Commissione   in
          composizione monocratica.».