Art. 19 Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie 1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 18, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute. 2. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati. 3. Sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, si applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state gia' definite in via agevolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, e gli interessi a decorrere dalla data della decisione adottata ai sensi dei medesimi articoli 7 e 18. Nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata, il rimborso delle sanzioni e' consentito previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato. 4. Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure di cui al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme gia' versate. 5. Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che il soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione, con riguardo alla materia oggetto delle decisioni di cui agli articoli 7 e 18. Qualora vi sia un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell'attuazione della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla data in cui la decisione medesima e' stata comunicata, dell'avvenuto deposito presso il competente organo giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione. 6. Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi del comma 5, costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto interessato. 7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano anche se il rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte divenute definitive in Italia. 8. Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli 7 e 18 non venga eseguita dall'Agenzia delle entrate, il soggetto interessato puo' presentare ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per chiedere l'esecuzione di detta decisione. 9. La decisione adottata ai sensi dell'articolo 18 non puo' avere esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato, il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio accerti che una delle personalita' indipendenti nominate non possedeva, al momento della nomina o della decisione, i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 10.
Note all'art. 19: Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 3 della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, cosi' recita: «Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». - Il testo dell'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' recita: «Art. 43 Termine per l'accertamento 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (384) 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.». - Per il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle note all'articolo 18.