Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Autorita' competente»: l'autorita' competente dello Stato membro interessato; b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato membro interessato; c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o piu' Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti: 1) un'imposizione aggiuntiva; 2) un aumento delle imposte dovute; 3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili; d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e la cui imposizione e' direttamente interessata in una questione controversa; e) «procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia; f) «procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna Autorita' competente coinvolta nella controversia. 2. L'Autorita' competente per lo Stato italiano e' l'Agenzia delle entrate. 3. Il tribunale competente per lo Stato italiano e' la commissione tributaria territorialmente competente, come individuata dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. 4. I termini non definiti nel presente decreto, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia e' parte che si applica alla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, cosi' recita: «Art. 4 Competenza per territorio 1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. 2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione».