Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Autorita' competente»:  l'autorita'  competente  dello  Stato
membro interessato; 
    b)  «tribunale  competente»:  l'organo  giurisdizionale  o  altro
organo competente dello Stato membro interessato; 
    c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di
uno o piu' Stati membri delle imposte contemplate  da  un  accordo  o
convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito  o  patrimonio
imponibile, qualora comporti: 
      1) un'imposizione aggiuntiva; 
      2) un aumento delle imposte dovute; 
      3) l'annullamento o la riduzione delle perdite  che  potrebbero
essere utilizzate per compensare gli utili imponibili; 
    d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente  ai  fini
fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato  membro  e  la
cui  imposizione  e'  direttamente  interessata  in   una   questione
controversa; 
    e)  «procedura  di  risoluzione  delle  controversie  con  parere
indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla
Commissione  consultiva  o  dalla  Commissione  per  la   risoluzione
alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle
fonti giuridiche applicabili alla controversia; 
    f) «procedura  di  risoluzione  delle  controversie  con  offerta
finale»: procedura che si  conclude  con  un  parere  adottato  dalla
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie  basato
su una tra le proposte formulate  da  ciascuna  Autorita'  competente
coinvolta nella controversia. 
  2. L'Autorita' competente per lo Stato italiano e' l'Agenzia  delle
entrate. 
  3. Il tribunale competente per lo Stato italiano e' la  commissione
tributaria    territorialmente    competente,    come     individuata
dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. 
  4. I termini non definiti nel  presente  decreto,  a  meno  che  il
contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il  significato
loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per
evitare le doppie imposizioni sul reddito e  sul  patrimonio  di  cui
l'Italia e' parte che si applica alla data del perfezionamento  della
prima notifica dell'atto che ha originato o  potrebbe  originare  una
questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale
accordo o  convenzione,  un  termine  indefinito  ha  il  significato
attribuitogli in quel momento dall'ordinamento  interno  dello  Stato
membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo
o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle  leggi  fiscali
applicabili di tale Stato membro prevale sul  significato  attribuito
al termine da altre leggi dello stesso Stato membro. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  4   del   citato   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, cosi' recita: 
                «Art. 4 Competenza per territorio 
                1.  Le  commissioni   tributarie   provinciali   sono
          competenti per le controversie proposte nei confronti degli
          enti impositori,  degli  agenti  della  riscossione  e  dei
          soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  che  hanno
          sede nella  loro  circoscrizione.  Se  la  controversia  e'
          proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia  delle
          Entrate, con competenza su tutto  o  parte  del  territorio
          nazionale,    individuate    con    il    regolamento    di
          amministrazione  di  cui  all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  e'  competente  la
          commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione
          ha sede l'ufficio al quale  spettano  le  attribuzioni  sul
          rapporto controverso. 
                2.   Le   commissioni   tributarie   regionali   sono
          competenti per le impugnazioni avverso le  decisioni  delle
          commissioni tributarie provinciali, che  hanno  sede  nella
          loro circoscrizione».