Art. 20 
 
                             Pubblicita' 
 
  1.  Le  Autorita'  competenti  possono  convenire   di   pubblicare
integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso  di
ciascuno dei soggetti interessati. 
  2. Qualora  le  Autorita'  competenti  interessate  o  il  soggetto
interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale  delle
decisioni di cui al comma 1, le Autorita' competenti  pubblicano  una
sintesi delle stesse. Tale sintesi  contiene  una  descrizione  della
questione, l'oggetto, la data, i periodi  d'imposta  interessati,  la
base giuridica, il settore industriale,  una  breve  descrizione  del
risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato. 
  3. Prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette  al
soggetto interessato  le  informazioni  di  cui  al  comma  2.  Entro
sessanta giorni  dalla  data  di  ricezione  delle  informazioni,  il
soggetto interessato puo' chiedere all'Agenzia delle entrate  di  non
pubblicare informazioni relative  a  qualsiasi  segreto  commerciale,
aziendale,  industriale  o  professionale  o  procedura  commerciale,
oppure contrarie all'ordine pubblico. 
  4.  L'Agenzia   delle   entrate   notifica   tempestivamente   alla
Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei  commi
2 e 3.