Art. 21 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 5, comma  1,
e 7, comma 3, si applicano le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
protezione dei dati personali, dei  segreti  commerciali,  aziendali,
industriali, professionali o delle procedure commerciali. 
  2. La trattazione della  questione  controversa  nell'ambito  della
procedura  amichevole  o  della  procedura   di   risoluzione   delle
controversie  non  impedisce  l'instaurazione  o  la   continuazione,
nell'ordinamento interno,  di  procedimenti  che  possono  dar  luogo
all'irrogazione  di  sanzioni,  relativi  alla   medesima   questione
controversa. 
  3. Nel caso in cui nell'ordinamento  interno  siano  stati  avviati
procedimenti per una delle condotte di cui al Titolo II  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  in  relazione  al  reddito  o  al
patrimonio oggetto di rettifica  e  detti  procedimenti  si  svolgano
simultaneamente ad una delle procedure di  cui  al  presente  decreto
legislativo, l'Agenzia delle  entrate  puo'  sospendere  le  suddette
procedure a decorrere dalla  data  di  accettazione  dell'istanza  di
apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei
procedimenti. 
  4. Qualora per  qualsiasi  motivo  una  questione  controversa  non
sussista piu', le procedure di cui al presente decreto legislativo si
concludono con effetto immediato.  L'Agenzia  delle  entrate  ne  da'
tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i  motivi
che hanno determinato la chiusura delle procedure. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per la rubrica  del  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 9.