Art. 21 Disposizioni varie 1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 7, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali. 2. La trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione controversa. 3. Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti per una delle condotte di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui al presente decreto legislativo, l'Agenzia delle entrate puo' sospendere le suddette procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei procedimenti. 4. Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista piu', le procedure di cui al presente decreto legislativo si concludono con effetto immediato. L'Agenzia delle entrate ne da' tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura delle procedure.
Note all'art. 21: - Per la rubrica del Titolo II del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si veda nelle note all'articolo 9.