Art. 3 
 
             Istanze di apertura di procedura amichevole 
 
  1. I soggetti interessati  presentano  un'istanza  di  apertura  di
procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia
delle entrate e all'Autorita' competente  degli  altri  Stati  membri
interessati. L'istanza e' presentata entro tre anni  dalla  data  del
perfezionamento della prima notifica dell'atto o di  altro  documento
equivalente,  ovvero  dalla  data  in  cui  e'  stato   adottato   il
provvedimento o si verifica la misura che  ha  originato  o  potrebbe
originare  la  questione  controversa.  A  tal  fine,   il   soggetto
interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro  che
ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In  caso  di
presentazione dell'istanza  di  procedura  amichevole  a  seguito  di
consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre  anni
decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento. 
  2.  La  presentazione  dell'istanza  di   apertura   di   procedura
amichevole non e' preclusa dalle procedure amministrative  tributarie
che comportano  la  definitivita'  dell'imposta  e  non  richiede  la
preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali. 
  3. L'istanza di apertura di procedura amichevole  non  puo'  essere
presentata qualora sulla questione controversa  sia  intervenuta  una
sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente o
una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai  sensi  degli
articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546. 
  4.  La  presentazione  dell'istanza  di   apertura   di   procedura
amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso  ai  mezzi
di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale,  in  conformita'
delle disposizioni normative interne. 
  5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione  controversa
alla  commissione  tributaria  competente  da  parte   del   soggetto
interessato, il processo puo' essere sospeso ai  sensi  dell'articolo
39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 546 del 1992,
e, in tal caso, la riscossione e' sospesa ai sensi dell'articolo  15,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i
termini  di  cui  all'articolo  6,  comma  1  o  i  termini  di   cui
all'articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere  dalla  data  della
sospensione medesima. 
  6.  L'istanza  e'  presentata  simultaneamente  all'Agenzia   delle
entrate  e  all'Autorita'  competente  degli   altri   Stati   membri
interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli
Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza
in  una  delle  lingue  ufficiali  degli  Stati  membri  interessati,
conformemente al diritto nazionale o in una  lingua  diversa  da  una
delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro  interessato.
L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate e' redatta  in  lingua
italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua  italiana.
La documentazione allegata all'istanza e' corredata della  traduzione
in lingua italiana o, in alternativa  in  lingua  inglese.  E'  fatta
salva la facolta' da parte dell'Agenzia delle entrate  di  richiedere
una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno. 
  7. L'Agenzia delle  entrate  attesta  il  ricevimento  dell'istanza
entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro
lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati. 
  8. Le  Autorita'  competenti  degli  Stati  membri  interessati  si
informano reciprocamente sulla lingua o sulle  lingue  che  intendono
utilizzare nelle loro comunicazioni. 
  9. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni: 
    a) il nome, l'indirizzo, il codice di identificazione  fiscale  e
altre  informazioni  necessarie  all'identificazione   dei   soggetti
interessati che hanno  presentato  l'istanza  e  di  qualsiasi  altra
persona interessata, come definite con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 23, fermo  restando
il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali; 
    b) i periodi di imposta interessati; 
    c) elementi informativi particolareggiati: 
      1) sui fatti e le circostanze del  caso,  compresi  i  dettagli
relativi alla  struttura  dell'operazione  e  alle  relazioni  tra  i
soggetti interessati e le altre  parti  coinvolte  nelle  operazioni,
nonche' sui fatti stabiliti in buona fede in un accordo, inclusi  gli
accordi  di  cui  art.  31-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reciprocamente vincolante tra i
soggetti coinvolti e l'Agenzia delle  entrate  o  le  Amministrazioni
fiscali degli altri Stati membri interessati; 
      2) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro  documento
o misura  equivalente  che  ha  originato  o  potrebbe  originare  la
questione controversa, compresi eventualmente i dettagli del  reddito
percepito in Italia o nell'altro Stato membro  e  dell'inclusione  di
tale reddito nel reddito imponibile  in  Italia  o  nell'altro  Stato
membro; 
      3)  sulle  imposte  riscosse  o  dovute  sul  suddetto  reddito
nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato membro; 
      4)  sui  relativi  importi  nelle  valute  degli  Stati  membri
interessati; 
    d) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi  alle
informazioni di cui alla lettera c); 
    e) le disposizioni nazionali  applicabili  e  gli  accordi  o  le
convenzioni di cui all'articolo 1. Qualora sia applicabile piu' di un
accordo  o  convenzione,  i  soggetti  interessati   che   presentano
l'istanza specificano quale  accordo  o  convenzione  e'  oggetto  di
interpretazione in relazione alla questione controversa. In tal caso,
e' detto accordo o detta convenzione  che  si  applica  ai  fini  del
presente decreto legislativo; 
    f) i seguenti ulteriori elementi  informativi  unitamente  a  una
copia degli eventuali documenti giustificativi: 
      1) una spiegazione del motivo per cui  i  soggetti  interessati
ritengono che vi sia una questione controversa; 
      2) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti
interessati  in  merito  alla  questione  controversa  ed   eventuali
sentenze o decisioni degli organi  giurisdizionali  relative  a  tale
questione controversa; 
      3)  una  dichiarazione  di  impegno  da  parte   dei   soggetti
interessati a rispondere nel modo piu' completo e rapido possibile  a
tutte le richieste pertinenti formulate dall'Agenzia delle entrate  o
dalle altre  Autorita'  competenti  e  a  fornire  la  documentazione
necessaria su richiesta della stessa Agenzia delle  entrate  o  delle
suddette Autorita'; 
      4) una copia dell'avviso di accertamento, del processo  verbale
di constatazione o di altro documento equivalente da cui  risulti  la
questione controversa  e  una  copia  di  qualsiasi  altro  documento
rilasciato dall'Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali
degli altri Stati membri, ove pertinente. 
  10.  L'istanza  deve  contenere  inoltre  informazioni  relative  a
eventuali altre istanze di apertura  di  procedura  amichevole  o  di
un'altra procedura di risoluzione delle  controversie  presentate  ai
sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le
doppie imposizioni di cui  l'Italia  e'  parte  o  della  Convenzione
90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili  di  imprese  associate,
nonche' l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati  di  non
proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione
controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole
o di procedura di risoluzione di controversie. 
  11. I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare  l'istanza
di  apertura   di   procedura   amichevole   presentata,   ne   danno
contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate  e
a tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati.  Tale
comunicazione  pone  termine,  con  effetto  immediato,  a  tutte  le
procedure di cui al presente  decreto  legislativo.  L'Agenzia  delle
entrate, ricevuta  tale  comunicazione,  informa  tempestivamente  le
Autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri  interessati  della
conclusione delle procedure. 
  12. L'istanza di  apertura  di  procedura  amichevole,  nonche'  la
comunicazione del ritiro della  stessa  puo'  essere  presentata,  in
deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle
entrate qualora  il  soggetto  interessato  sia  una  persona  fisica
residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che
non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande
gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 26 giugno 2013, anch'essa residente ai fini fiscali
nel territorio dello Stato. 
  13. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione
delle comunicazioni di cui al  comma  12,  le  notifica  a  tutte  le
Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla  data
di tale notifica, le suddette comunicazioni si  intendono  presentate
da parte dei soggetti di cui al  medesimo  comma  12  alle  Autorita'
competenti di tutti gli Stati membri interessati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo degli articoli 39, 48 e 48-bis  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  citato  nelle  note
          alle premesse, cosi' recita: 
                «Art. 39 Sospensione del processo 
                1.  Il  processo  e'  sospeso  quando  e'  presentata
          querela di falso o deve essere decisa in via  pregiudiziale
          una questione sullo stato o  la  capacita'  delle  persone,
          salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. 
                1-bis.   La   commissione   tributaria   dispone   la
          sospensione del processo in ogni altro  caso  in  cui  essa
          stessa o altra commissione tributaria  deve  risolvere  una
          controversia dalla cui  definizione  dipende  la  decisione
          della causa. 
                1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso, su
          richiesta  conforme  delle  parti,  nel  caso  in  cui  sia
          iniziata  una   procedura   amichevole   ai   sensi   delle
          Convenzioni   internazionali   per   evitare   le    doppie
          imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel  caso  in  cui
          sia  iniziata  una  procedura  amichevole  ai  sensi  della
          Convenzione   relativa   all'eliminazione   delle    doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.». 
                «Art. 48 Conciliazione fuori udienza 
                1. Se in pendenza del giudizio le  parti  raggiungono
          un  accordo  conciliativo,  presentano  istanza   congiunta
          sottoscritta  personalmente  o   dai   difensori   per   la
          definizione totale o parziale della controversia. 
                2. Se la  data  di  trattazione  e'  gia'  fissata  e
          sussistono le condizioni di ammissibilita', la  commissione
          pronuncia  sentenza  di  cessazione   della   materia   del
          contendere.  Se  l'accordo  conciliativo  e'  parziale,  la
          commissione dichiara con ordinanza la  cessazione  parziale
          della materia  del  contendere  e  procede  alla  ulteriore
          trattazione della causa. 
                3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede
          con decreto il presidente della sezione. 
                4.   La   conciliazione   si   perfeziona   con    la
          sottoscrizione dell'accordo di cui al comma  1,  nel  quale
          sono indicate le somme dovute con i termini e le  modalita'
          di  pagamento.  L'accordo   costituisce   titolo   per   la
          riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il
          pagamento delle somme dovute al contribuente.». 
                «Art. 48-bis Conciliazione in udienza 
                1.  Ciascuna  parte   entro   il   termine   di   cui
          all'articolo 32, comma 2, puo' presentare  istanza  per  la
          conciliazione totale o parziale della controversia. 
                2.  All'udienza  la  commissione,  se  sussistono  le
          condizioni  di  ammissibilita',  invita   le   parti   alla
          conciliazione  rinviando  eventualmente   la   causa   alla
          successiva  udienza  per  il  perfezionamento  dell'accordo
          conciliativo. 
                3. La conciliazione si perfeziona  con  la  redazione
          del processo verbale  nel  quale  sono  indicate  le  somme
          dovute con i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento.  Il
          processo verbale  costituisce  titolo  per  la  riscossione
          delle somme dovute all'ente impositore e per  il  pagamento
          delle somme dovute al contribuente. 
                4. La commissione dichiara con sentenza  l'estinzione
          del giudizio per cessazione della materia del contendere.». 
              - Il testo dell'articolo  15  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          cosi' recita: 
                «Art. 15 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti
          non definitivi 
                Le imposte, i contributi ed  i  premi  corrispondenti
          agli  imponibili  accertati  dall'ufficio  ma  non   ancora
          definitivi, nonche' i relativi interessi, sono  iscritti  a
          titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di
          accertamento, per un terzo degli  ammontari  corrispondenti
          agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 
                Le disposizioni dei  commi  precedenti  si  applicano
          anche per l'iscrizione a ruolo delle  ritenute  alla  fonte
          dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti  non
          ancora definitivi». 
              - Il testo dell'articolo 31-ter del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          cosi' recita: 
                «Art. 31-ter Accordi preventivi per  le  imprese  con
          attivita' internazionale 
                1. Le  imprese  con  attivita'  internazionale  hanno
          accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di
          accordi preventivi, con principale riferimento ai  seguenti
          ambiti: 
                  a) preventiva definizione  in  contraddittorio  dei
          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di
          cui al comma 7, dell'articolo 110  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori  di
          uscita  o  di  ingresso  in  caso  di  trasferimento  della
          residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli  166  e
          166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
          al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
          procedura di cui al periodo precedente anche al fine  della
          preventiva definizione in  contraddittorio  dei  metodi  di
          calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
          10 dell'articolo 110  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986; 
                  b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di
          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
                  c) valutazione preventiva della sussistenza o  meno
          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
                  d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
                2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano  le  parti
          per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati
          e  per  i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,   salvo
          mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
          ai fini  degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli
          stessi.  Tuttavia,  qualora  conseguano  ad  altri  accordi
          conclusi con le autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a
          seguito   delle   procedure   amichevoli   previste   dalle
          convenzioni internazionali contro  le  doppie  imposizioni,
          gli accordi di cui al comma 1 vincolano le  parti,  secondo
          quanto  convenuto  con  dette  autorita',  a  decorrere  da
          periodi di imposta  precedenti  purche'  non  anteriori  al
          periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
          relativa istanza da parte del contribuente. 
                3. Qualora le circostanze di fatto  e  di  diritto  a
          base dell'accordo di cui al comma 1  ricorrano  per  uno  o
          piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma  non
          anteriori a quello in  corso  alla  data  di  presentazione
          dell'istanza, relativamente a tali periodi  di  imposta  e'
          concessa  la  facolta'  al  contribuente  di   far   valere
          retroattivamente  l'accordo  stesso,  provvedendo,  ove  si
          renda a tal fine necessario  rettificare  il  comportamento
          adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero
          alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
                4. 
                5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
                6. La richiesta di accordo preventivo  e'  presentata
          al competente Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
                7.   Qualunque   riferimento   all'articolo   8   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo.». 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   Convenzione
          90/436/CEE del 23 luglio 1990,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  26  giugno   2013   relativa   ai   bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.