Art. 3 Istanze di apertura di procedura amichevole 1. I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati. L'istanza e' presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento. 2. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non e' preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitivita' dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali. 3. L'istanza di apertura di procedura amichevole non puo' essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 4. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformita' delle disposizioni normative interne. 5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo puo' essere sospeso ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 546 del 1992, e, in tal caso, la riscossione e' sospesa ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all'articolo 6, comma 1 o i termini di cui all'articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima. 6. L'istanza e' presentata simultaneamente all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza in una delle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, conformemente al diritto nazionale o in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro interessato. L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate e' redatta in lingua italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua italiana. La documentazione allegata all'istanza e' corredata della traduzione in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese. E' fatta salva la facolta' da parte dell'Agenzia delle entrate di richiedere una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno. 7. L'Agenzia delle entrate attesta il ricevimento dell'istanza entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. 8. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sulla lingua o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni. 9. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni: a) il nome, l'indirizzo, il codice di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato l'istanza e di qualsiasi altra persona interessata, come definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 23, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; b) i periodi di imposta interessati; c) elementi informativi particolareggiati: 1) sui fatti e le circostanze del caso, compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati e le altre parti coinvolte nelle operazioni, nonche' sui fatti stabiliti in buona fede in un accordo, inclusi gli accordi di cui art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reciprocamente vincolante tra i soggetti coinvolti e l'Agenzia delle entrate o le Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri interessati; 2) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro documento o misura equivalente che ha originato o potrebbe originare la questione controversa, compresi eventualmente i dettagli del reddito percepito in Italia o nell'altro Stato membro e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile in Italia o nell'altro Stato membro; 3) sulle imposte riscosse o dovute sul suddetto reddito nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato membro; 4) sui relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati; d) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi alle informazioni di cui alla lettera c); e) le disposizioni nazionali applicabili e gli accordi o le convenzioni di cui all'articolo 1. Qualora sia applicabile piu' di un accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano l'istanza specificano quale accordo o convenzione e' oggetto di interpretazione in relazione alla questione controversa. In tal caso, e' detto accordo o detta convenzione che si applica ai fini del presente decreto legislativo; f) i seguenti ulteriori elementi informativi unitamente a una copia degli eventuali documenti giustificativi: 1) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati ritengono che vi sia una questione controversa; 2) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati in merito alla questione controversa ed eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali relative a tale questione controversa; 3) una dichiarazione di impegno da parte dei soggetti interessati a rispondere nel modo piu' completo e rapido possibile a tutte le richieste pertinenti formulate dall'Agenzia delle entrate o dalle altre Autorita' competenti e a fornire la documentazione necessaria su richiesta della stessa Agenzia delle entrate o delle suddette Autorita'; 4) una copia dell'avviso di accertamento, del processo verbale di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dall'Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri, ove pertinente. 10. L'istanza deve contenere inoltre informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, nonche' l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole o di procedura di risoluzione di controversie. 11. I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare l'istanza di apertura di procedura amichevole presentata, ne danno contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate e a tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Tale comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui al presente decreto legislativo. L'Agenzia delle entrate, ricevuta tale comunicazione, informa tempestivamente le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati della conclusione delle procedure. 12. L'istanza di apertura di procedura amichevole, nonche' la comunicazione del ritiro della stessa puo' essere presentata, in deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle entrate qualora il soggetto interessato sia una persona fisica residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anch'essa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato. 13. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al comma 12, le notifica a tutte le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, le suddette comunicazioni si intendono presentate da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 12 alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri interessati.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 39, 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 39 Sospensione del processo 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. 1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.». «Art. 48 Conciliazione fuori udienza 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. 2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. 3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione. 4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.». «Art. 48-bis Conciliazione in udienza 1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. 2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. 3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.». - Il testo dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' recita: «Art. 15 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi». - Il testo dell'articolo 31-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' recita: «Art. 31-ter Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale 1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti: a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia; d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta precedenti purche' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. 3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta e' concessa la facolta' al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. 4. 5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa. 7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.». - Per i riferimenti normativi della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.