Art. 4 
 
Presentazione di istanze  di  procedura  amichevole  ai  sensi  degli
  Accordi e delle Convenzioni internazionali per  evitare  le  doppie
  imposizioni di cui l'Italia e' parte o della  Convenzione  relativa
  all'eliminazione delle doppie  imposizioni  in  caso  di  rettifica
  degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE 
 
  1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di  apertura
di procedura amichevole su una questione  controversa  ai  sensi  del
presente decreto  legislativo,  della  Convenzione  90/436/CEE  o  di
Accordi  o  Convenzioni  internazionali   per   evitare   le   doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte,
viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi del
presente decreto legislativo. 
  2. Nel caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole mediante
comunicazione scritta di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo  3  e  in
qualsiasi altro caso  di  cessazione  delle  procedure  previste  dal
medesimo decreto legislativo, lo  stesso  soggetto  interessato  puo'
successivamente  presentare  in  relazione  alla  medesima  questione
controversa un'istanza di apertura di procedura amichevole  ai  sensi
degli Accordi o Convenzioni  internazionali  per  evitare  le  doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte,
o  della  Convenzione  90/436/CEE,  nei  termini  e  alle  condizioni
previsti dai medesimi accordi e convenzioni. 
  3.  La  presentazione  di  un'istanza  di  apertura  di   procedura
amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso  avviato
sulla medesima questione controversa a seguito di  altre  istanze  di
apertura  di  procedura  amichevole  o  di  un'altra   procedura   di
risoluzione delle controversie presentate ai sensi  degli  Accordi  o
Convenzioni internazionali per  evitare  le  doppie  imposizioni  sul
reddito e  sul  patrimonio  dei  quali  l'Italia  e'  parte  o  della
Convenzione  90/436/CEE.  I  procedimenti  in  corso  si  considerano
terminati alla data del primo ricevimento dell'istanza di apertura di
procedura amichevole da parte di una delle Autorita' competenti degli
Stati membri interessati. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   Convenzione
          90/436/CEE del 23 luglio 1990,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.