Art. 5 Fase istruttoria 1. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere al soggetto interessato entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori. 2. I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle entrate rispondono entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta stessa e contemporaneamente trasmettono copia della risposta alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, rispondono solo all'Agenzia delle entrate, che trasmette contemporaneamente una copia della risposta alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Tali informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data del ricevimento. 3. Entro sei mesi dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate puo' decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorita' competenti degli Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle Autorita' competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si da' seguito alle procedure di cui al presente decreto legislativo.