Art. 6 Decisione dell'Autorita' competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole 1. L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri coinvolti. 2. L'istanza di apertura di procedura amichevole e' rigettata nei seguenti casi: a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli 3 e 5, ovvero le informazioni supplementari, se richieste, non sono state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2; b) non vi e' alcuna questione controversa; c) l'istanza non e' stata presentata entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, comma 1; d) e' intervenuta sulla questione controversa una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate indica i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza. 4. Qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1, detta istanza si considera accolta.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 48 e 48-bis del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle note all'articolo 3.