Art. 7 
 
                        Procedura amichevole 
 
  1. In caso di accoglimento  dell'istanza  di  cui  all'articolo  3,
l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli  altri  Stati
membri  interessati  si  adoperano   per   risolvere   la   questione
controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data
in cui e' stata  effettuata  l'ultima  notifica  della  decisione  di
accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri. 
  2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere  prorogato  fino  a  un
anno, su richiesta scritta  motivata  dell'Agenzia  delle  entrate  o
dell'Autorita' competente di un altro Stato  membro  interessato,  da
presentare  alle  Autorita'  competenti  degli  altri  Stati   membri
interessati. 
  3. L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura,  qualora  lo
ritenga  necessario,  puo'  richiedere  ai  soggetti  interessati  di
fornire informazioni supplementari. 
  4. Nel caso in cui sulla questione  controversa  intervenga,  prima
del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato  o
una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai  sensi  degli
articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, l'Agenzia delle entrate notifica  la  decisione  alle  Autorita'
competenti degli  altri  Stati  membri  interessati  e  la  procedura
amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica. 
  5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorita' competenti
degli altri  Stati  membri  interessati,  ad  esito  della  procedura
amichevole attivata ai sensi del presente articolo,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  conclusione  dell'accordo.   Qualora
l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli  altri  Stati
membri interessati non abbiano raggiunto un accordo  nei  termini  di
cui al comma 1 o al comma 2,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  al
soggetto interessato i motivi  generali  del  mancato  raggiungimento
dell'accordo. 
  6.  Nel  caso  in  cui  la  questione  controversa,  originata   da
un'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria  italiana,
e' stata oggetto di una  definizione,  anche  agevolata,  cosi'  come
disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia  delle  entrate,  se  del
caso, ridetermina in aumento o in diminuzione  le  imposte  dovute  a
seguito dell'instaurazione della procedura amichevole. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo degli articoli 48 e  48-bis  del  citato
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle
          note all'articolo 3.