Art. 7 Procedura amichevole 1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 3, l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato fino a un anno, su richiesta scritta motivata dell'Agenzia delle entrate o dell'Autorita' competente di un altro Stato membro interessato, da presentare alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. 3. L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni supplementari. 4. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica. 5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, ad esito della procedura amichevole attivata ai sensi del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo. Qualora l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo nei termini di cui al comma 1 o al comma 2, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo. 6. Nel caso in cui la questione controversa, originata da un'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria italiana, e' stata oggetto di una definizione, anche agevolata, cosi' come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.
Note all'art. 7: - Per il testo degli articoli 48 e 48-bis del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle note all'articolo 3.