Art. 8 Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto 1. Il soggetto interessato puo' presentare ricorso presso la commissione tributaria competente in conformita' delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha presentato ricorso, a seconda del caso, alla commissione tributaria o al tribunale competente degli altri Stati membri, non puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui all'articolo 9, se: a) il ricorso e' pendente in conformita' dell'ordinamento interno dello Stato membro interessato; b) la decisione di rigetto puo' essere ulteriormente impugnata secondo il diritto interno dello Stato membro interessato; c) la decisione di rigetto e' stata confermata, a seconda del caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di un altro Stato membro interessato con decisione non ulteriormente impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.