Art. 8 
 
              Ricorso da parte dei soggetti interessati 
                   avverso la decisione di rigetto 
 
  1. Il  soggetto  interessato  puo'  presentare  ricorso  presso  la
commissione tributaria competente in conformita'  delle  disposizioni
vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le
Autorita' competenti degli altri  Stati  membri  interessati  abbiano
rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato  che  ha
presentato ricorso, a seconda del caso, alla commissione tributaria o
al tribunale competente degli altri Stati membri, non puo' presentare
la  richiesta  di  istituire  una  Commissione  consultiva   di   cui
all'articolo 9, se: 
    a) il ricorso e' pendente in conformita' dell'ordinamento interno
dello Stato membro interessato; 
    b) la decisione di rigetto puo'  essere  ulteriormente  impugnata
secondo il diritto interno dello Stato membro interessato; 
    c) la decisione di rigetto e' stata  confermata,  a  seconda  del
caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di
un altro Stato membro interessato  con  decisione  non  ulteriormente
impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.