Art. 9 Richiesta di istituzione della Commissione consultiva 1. Il soggetto interessato puo' presentare all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, possono presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva, in deroga a quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne da' simultanea notifica alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta si intende presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri interessati. 3. La Commissione consultiva e' istituita nei seguenti casi: a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e' stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati; b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e' stata rigettata da tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati ed e' stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 8 presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell'Autorita' competente di detto Stato membro; c) quando le Autorita' competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l'istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 7, commi 1 o 2. 4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), il soggetto interessato puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se: a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato membro in cui e' stata emessa la decisione di rigetto non puo' essere presentato ricorso avverso tale decisione; b) non esiste un contenzioso pendente; c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto. 5. La richiesta di istituzione della Commissione consultiva e' presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, o all'articolo 7, comma 5, o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3 lettera b). 6. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima della presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del comma 3, lettera c), l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie. 7. L'Agenzia delle entrate rifiuta l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate, nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica. 8. L'Agenzia delle entrate puo' altresi' rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie quando una questione controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.
Note all'art. 9: - Per il testo degli articoli 48 e 48-bis del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle note all'articolo 3. - Il Titolo II del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' cosi' rubricato: «Titolo II DELITTI».