Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  aggiorna
le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi  di
qualificazione iniziale e di formazione periodica, per  il  controllo
delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la  gestione  delle
lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di  fine  corso,
per la connessione con la rete dell'Unione europea delle  patenti  di
guida e delle qualificazioni dei conducenti.