Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna
le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo
delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle
lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso,
per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di
guida e delle qualificazioni dei conducenti.