Art. 3
Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Deroghe). - 1. La qualificazione di cui all'articolo
14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli:
a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del
corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei
servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro
disposizione, quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di
compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento
tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e
che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso
o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu'
vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto,
a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita'
principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di
salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti
umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati
al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione
professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una
formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento
sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di
guida o da un'altra persona titolare della qualificazione
professionale di cui all'articolo 14;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini
non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a
condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attivita'
principale del conducente.
2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta
quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per
approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza
stradale.
3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui
guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica
di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di
autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non
eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla
circolazione stradale.
4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai
conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da
imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per
il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa,
salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del
conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova
l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in
leasing.».