Art. 4
Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della
qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla
periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione
periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che
consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di
perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della
propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza
stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione
dell'impatto ambientale della guida.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di
cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con
il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.
4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la
validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20. (Formazione periodica). - 1. I conducenti
titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno
l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni,
frequentando corsi di formazione periodica secondo le
modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento
che consente al titolare della carta di qualificazione del
conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo
svolgimento della propria attivita', con particolare
riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla
sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto
ambientale della guida.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei
soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della
disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19,
comma 5-bis.
4. Al termine del corso di formazione periodica, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al
conducente la validita' della qualificazione di cui
all'articolo 14.".
5. [I conducenti che devono seguire un corso di
formazione periodica per il trasporto di merci che, in
precedenza, avevano gia' seguito un corso di formazione
periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono
esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni].
6. [Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «7. Chiunque
guida con patente o carta di qualificazione del conducente
la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €(euro) 143 a
€(euro) 573. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente o della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.»].
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della
targa, della patente di guida o della carta di
qualificazione del conducente»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente
di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di
qualificazione del conducente».