Art. 5
Modificazioni all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica). - 1. I conducenti di cui all'articolo
15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la
residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi
dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonche' i conducenti cittadini di un paese non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di
un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i
corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.».