Art. 6
Modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE) 484/2002»
sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il
codice unionale armonizzato "95"»;
b) al comma 6, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta di
qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale
"95"».
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati
di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione
e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni
sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come
prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 22. (Codice unionale). - 1. Ai fini del
possesso della carta di qualificazione del conducente, la
qualificazione iniziale e la formazione periodica sono
comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida
italiana del codice unionale armonizzato «95», secondo le
modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. In corrispondenza della categoria di patente di
guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza
della qualificazione iniziale ovvero della formazione
periodica.
3. In corrispondenza della categoria di patente di
guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone e la data di
scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero
della formazione periodica.
3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione
periodica di conducenti, titolari di patenti di guida
rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da
parte dei competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, del documento «carta di qualificazione del
conducente formato card», conforme all'allegato II, sul
quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta,
per la quale il documento e' rilasciato, deve essere
indicato il codice unionale armonizzato «95» e la data di
scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della
formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione
eventualmente posseduta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del
conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del
conducente e' subordinata al possesso della patente di
guida in corso di validita'.
6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale
e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita'
professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento
(CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato
"95";
b) la carta di qualificazione del conducente,
rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa,
recante il codice unionale armonizzato «95». Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta
di qualificazione del conducente e di apposizione del
codice unionale "95".
6-bis. Gli attestati di conducente che non recano
indicazione del codice «95» dell'Unione e che sono stati
rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle
prescrizioni sulla formazione previste dal presente
decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino
al loro termine di scadenza.
7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale
e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita'
professionale del trasporto di persone mediante il possesso
di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente,
rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa,
recante il codice unionale armonizzato «95»;
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del
quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio
nazionale a condizione di reciprocita' (62).
7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di
cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e'
consentito conseguire la patente di guida di categoria
corrispondente alla patente estera posseduta, al
dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente
sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del
conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della
patente di guida posseduta, ovvero a seguito di
qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato con il quale non sussistono le condizioni di
reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la
propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un
anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato
membro dell'Unione europea, su conversione di patente
rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le
condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada
di validita'.
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla
stessa e' apposto il codice unionale «95», secondo i
criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di
abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi
del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della
qualificazione iniziale o della formazione periodica
coincidente con quella della carta di qualificazione del
conducente precedentemente posseduta.».