Art. 7
Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo
1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo). - 1. Lo scambio di
informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali
avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo
10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere
scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui
documenti che ne comprovano la titolarita'.
2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni
sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in
materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete e'
consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per
il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e
delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva
2003/59/CE.».