Art. 7 
 
Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e  dello  Spazio
                          economico europeo 
 
  1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.
286 e' inserito il seguente: 
    «Art.  22-bis  (Assistenza  reciproca  degli  Stati   dell'Unione
europea e dello  Spazio  economico  europeo).  -  1.  Lo  scambio  di
informazioni  sulle  qualificazioni  dei   conducenti   professionali
avviene mediante la rete elettronica  unionale  di  cui  all'articolo
10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite  la  rete  possono  essere
scambiate, con gli altri Stati dell'Unione  europea  e  dello  Spazio
economico  europeo,  le  informazioni  sulle  qualificazioni  e   sui
documenti che ne comprovano la titolarita'. 
    2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo  scambio  di  informazioni
sulla rete dell'Unione europea si  conforma  alle  norme  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali e  l'accesso  alla  rete  e'
consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili  per
il rilascio, la gestione ed il controllo delle  patenti  di  guida  e
delle  qualificazioni  dei  conducenti  ai  sensi   della   direttiva
2003/59/CE.».