Art. 8 
 
Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre
                            2005, n. 286 
 
  1. All'allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla Sezione 1: 
      1) il punto 1.2 e' sostituito  dal  seguente:  «1.2  Obiettivo:
conoscenza delle caratteristiche tecniche  e  del  funzionamento  dei
dispositivi  di  sicurezza  per   poter   controllare   il   veicolo,
minimizzarne l'usura, e  prevenirne  le  anomalie  di  funzionamento.
Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di  freni
e rallentatore, ricerca  del  miglior  compromesso  fra  velocita'  e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del  veicolo,  utilizzo  dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema
di  controllo  elettronico  della  stabilita'  (ESP),  i  dispositivi
avanzati di frenata di emergenza  (AEBS),  il  sistema  di  frenatura
antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i
sistemi di monitoraggio  dei  veicoli  (IVMS)  ed  altri  dispositivi
omologati di assistenza alla guida o di automazione.»; 
      2) il punto 1.3 e' sostituito  dal  seguente:  «1.3  Obiettivo:
capacita' di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del
consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche
di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza  di  prevedere  il  flusso  del
traffico, mantenimento di una distanza adeguata da  altri  veicoli  e
utilizzo  della  dinamica  del  veicolo,  velocita'  costante,  guida
regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonche' conoscenza dei
sistemi di trasporto intelligenti che  migliorano  l'efficienza  alla
guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»; 
      3) dopo  il  punto  1.3  e'  inserito  il  seguente:  «1.3  bis
Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico  e
di adattare la guida  di  conseguenza:  cogliere  i  mutamenti  delle
condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare  ad
essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi,  comprendere  come
preparare e  pianificare  un  viaggio  in  condizioni  meteorologiche
anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di  sicurezza  e
capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di
condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida  ai  rischi  del
traffico, inclusi  i  comportamenti  pericolosi  nel  traffico  o  la
distrazione  al   volante   (dovuta   all'utilizzo   di   dispositivi
elettronici, al consumo di  cibo  o  bevande  ecc.),  riconoscere  le
situazioni pericolose e modificare la guida  di  conseguenza  nonche'
essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in
rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli  e  alla  presenza  di
utenti della strada vulnerabili  quali  i  pedoni,  i  ciclisti  e  i
conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni
potenzialmente pericolose e i casi in cui  tali  pericoli  potenziali
rischiano di determinare una situazione in cui non e' piu'  possibile
evitare  un  incidente,  quindi  scegliere  e  compiere  azioni   che
aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora  evitare
l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»; 
      4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida  C,  C+E»
sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1,
C1E, C, CE»; 
      5) il punto 1.4 e' sostituito  dal  seguente:  «1.4  Obiettivo:
capacita'  di  caricare  il  veicolo  rispettandone  i  principi   di
sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui  veicoli  in
movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in  funzione  del
carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso  di
sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico  utile  di  un
veicolo o di un complesso di  veicoli,  calcolo  del  volume  totale,
ripartizione del carico, conseguenze  del  sovraccarico  sugli  assi,
stabilita' e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di  palette
di  carico;  categorie  principali  di  merci  che   necessitano   di
fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso  delle  cinghie
di fissaggio,  verifica  dei  dispositivi  di  fissaggio,  uso  delle
attrezzature  di  movimentazione,  montaggio   e   smontaggio   delle
coperture telate.»; 
      6) il punto 1.5 e' sostituito  dal  seguente:  «1.5  Obiettivo:
capacita' di assicurare la sicurezza e  il  comfort  dei  passeggeri:
calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali,  ripartizione
della rete stradale, posizionamento  sul  fondo  stradale,  fluidita'
della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche
(spazi pubblici, corsie  riservate),  gestione  delle  situazioni  di
conflitto  fra  la  guida  in  sicurezza  e  le  altre  funzioni  del
conducente,  interazione  con  i   passeggeri,   le   caratteristiche
specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone  (portatori
di handicap, bambini).»; 
      7) il punto 1.6 e' sostituito  dal  seguente:  «1.6  Obiettivo:
capacita'  di  caricare  il  veicolo  rispettandone  i  principi   di
sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui  veicoli  in
movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in  funzione  del
carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso  di
sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico  utile  di  un
veicolo o di  un  complesso  di  veicoli,  ripartizione  del  carico,
conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro  del
veicolo.»; 
      8) il punto 2.1 e' sostituito  dal  seguente:  «2.1  Obiettivo:
conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e  della  relativa
regolamentazione: durata massima  della  prestazione  lavorativa  nei
trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti  (CE)
n.  561/2006  e  (UE)  n.  165/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione
del    cronotachigrafo;    conoscenza    del     contesto     sociale
dell'autotrasporto: diritti e doveri del  conducente  in  materia  di
qualificazione iniziale e formazione periodica.»; 
      9) il punto 2.2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.2  Obiettivo:
conoscenza della regolamentazione relativa  al  trasporto  di  merci:
licenze per  l'esercizio  dell'attivita',  documenti  da  tenere  nel
veicolo,  divieti  di  percorrenza  di  determinate  strade,  pedaggi
stradali, obblighi previsti dai contratti standard per  il  trasporto
di merci, redazione dei documenti che costituiscono il  contratto  di
trasporto,  autorizzazioni  al  trasporto  internazionale,   obblighi
previsti  dalla  convenzione  relativa  al  contratto  di   trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della  lettera  di
vettura    internazionale,    attraversamento    delle     frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di  accompagnamento
delle merci.»; 
      10) il punto 3.7 e' sostituito dal  seguente:  «3.7  Obiettivo:
conoscenza del  contesto  economico  dell'autotrasporto  di  merci  e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle  altre
modalita'  di   trasporto   (concorrenza,   spedizionieri),   diverse
attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto  terzi,  in
conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione  dei
principali tipi di impresa di trasporti o di attivita'  ausiliare  di
trasporto,  diverse  specializzazioni  (trasporti   su   strada   con
autocisterna, a temperatura  controllata,  di  merci  pericolose,  di
animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta,
strada-ferrovia, subappalto ecc.).»; 
      11) il punto 3.8 e' sostituito dal  seguente:  «3.8  Obiettivo:
conoscenza del contesto economico  dell'autotrasporto  di  persone  e
dell'organizzazione  del  mercato:  l'autotrasporto   delle   persone
rispetto ad altre modalita' di  trasporto  di  passeggeri  (ferrovia,
autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di
persone,  sensibilizzazione  verso  la  disabilita',  attraversamento
delle  frontiere  (trasporto  internazionale),   organizzazione   dei
principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»; 
    b) alla Sezione 2: 
      1) al secondo capoverso, le parole «definiti  nel  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre  2004,  n.
40/T» sono sostituite  dalle  seguenti:  «stabiliti  dalla  direttiva
2006/126/CE»; 
      2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente:  «Durante  la
guida  individuale,  l'aspirante  conducente  e'  assistito   da   un
istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di  istruzione
automobilistica  o  di  un  ente  di  formazione  autorizzati.   Ogni
aspirante conducente puo' effettuare al massimo 8  delle  20  ore  di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore  di
alta qualita', affinche' sia possibile  valutare  l'apprendimento  di
una guida razionale improntata al rispetto delle norme  di  sicurezza
e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle  diverse
condizioni del fondo stradale e al loro  variare  in  funzione  delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e  della  notte,
nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»; 
      3) dopo il terzo capoverso  e'  inserito  il  seguente:  «Parte
della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati,
tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo,  nel  contempo,
che  siano  mantenute  la  qualita'  elevata  e   l'efficacia   della
formazione e selezionando le materie in cui e'  possibile  utilizzare
nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Nel
medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere  come  parte
della qualificazione iniziale le attivita' di  formazione  specifiche
prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano,  ma
non in via esclusiva, le attivita'  di  formazione  prescritte  dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
al   trasporto   di   merci   pericolose,   quelle   riguardanti   la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE)  n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  le  attivita'  di
formazione relative al trasporto di animali  di  cui  al  regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio.»; 
      4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale»
sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»; 
    c) alla Sezione 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre  2004,  n.
40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile  2004»,
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «stabiliti   dalla   direttiva
2006/126/CE»; 
      2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente:  «Durante  la
guida  individuale,  l'aspirante  conducente  e'  assistito   da   un
istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di  istruzione
automobilistica  o  di  un  ente  di  formazione  autorizzati.   Ogni
aspirante conducente puo' effettuare al massimo 4  delle  10  ore  di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore  di
alta qualita', affinche' sia possibile  valutare  l'apprendimento  di
una guida razionale improntata al rispetto delle norme  di  sicurezza
e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle  diverse
condizioni del fondo stradale e al loro  variare  in  funzione  delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e  della  notte,
nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»; 
      3) dopo il terzo capoverso  e'  inserito  il  seguente:  «Parte
della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati,
tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che
siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione  e
selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo  piu'
efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati  con  decreto
del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Nel  medesimo
decreto sono previsti i criteri  per  riconoscere  come  parte  della
qualificazione  iniziale  le  attivita'  di   formazione   specifiche
prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano,  ma
non in via esclusiva, le attivita'  di  formazione  prescritte  dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
al   trasporto   di   merci   pericolose,   quelle   riguardanti   la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE)  n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  le  attivita'  di
formazione relative al trasporto di animali  di  cui  al  regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio.»; 
      4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale»
sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»; 
    d) la Sezione 3 e' sostituita dalla seguente: 
      «Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA 
  I  corsi  obbligatori  di  formazione   periodica   devono   essere
organizzati  da  un  soggetto   autorizzato   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per  tali  corsi
e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno  sette
ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi.
I corsi sono suddivisi in cinque moduli  di  sette  ore  ciascuno  e,
nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore  di  lezione  con
sistema e-learning, secondo procedure  individuate  con  decreto  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  particolare
riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati
mezzi di controllo. 
  Il programma del corso di formazione periodica integrale consta  di
35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di  7  ore
ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera  a)  ed
una parte specialistica dedicata alla  formazione  periodica  per  il
trasporto di cose ovvero di  persone,  di  cui  rispettivamente  alle
lettere b) e c): 
    a) la parte comune  del  programma,  per  titolari  di  carta  di
qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente: 
      a.1) conoscenza dei  dispositivi  del  veicolo  e  condotta  di
guida; 
      a.2) conoscenza delle norme che regolamentano  la  circolazione
stradale e responsabilita' del conducente; 
      a.3)  conoscenza  dei  rischi  alla  salute   derivanti   dallo
svolgimento dell'attivita' professionale e benessere psicofisico  dei
conducenti; 
    b) la parte specialistica del programma,  per  i  titolari  della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e' la
seguente: 
      b.1) carico e scarico delle merci  e  compiti  del  conducente,
specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di cose; 
      b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto  di
cose; documentazioni per il trasporto di cose; 
    c) la parte specialistica di  programma,  per  i  titolari  della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e'
la seguente: 
      c.1) compiti del conducente nei confronti  dell'azienda  e  dei
passeggeri,  formazione  in   materia   di   sensibilizzazione   alla
disabilita' sulla base degli  argomenti  previsti  dall'allegato  II,
lettera a),  del  regolamento  (UE)  n.  181/2011;  specificita'  dei
trasporti nazionali ed internazionali di persone; 
      c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto  di
cose; documentazioni per il trasporto di persone. 
  Con il predetto decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono previsti i criteri per riconoscere  come  parte  della
qualificazione iniziale le attivita' di  formazione  specifiche  gia'
svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti  al
massimo a uno dei  periodi  di  sette  ore  stabiliti.  Fra  di  esse
rientrano, ma non  in  via  esclusiva,  le  attivita'  di  formazione
prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di  merci
pericolose, le attivita' di formazione riguardanti  il  trasporto  di
animali di cui al regolamento (CE) n.  1/2005  e,  per  il  trasporto
delle  persone,   le   attivita'   di   formazione   riguardanti   la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE)  n.
181/2011.». 
  2. All'allegato II del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «REQUISITI  RELATIVI  AL
MODELLO  DELL'UNIONE  EUROPEA  DI   CARTA   DI   QUALIFICAZIONE   DEL
CONDUCENTE»; 
    b)  per  quanto  riguarda  la   facciata   1   della   carta   di
qualificazione del conducente: 
      1) alla lettera d), il punto 9) e' sostituito dal seguente: «9.
categorie di  veicoli  per  le  quali  il  conducente  risponde  agli
obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»; 
      2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) la dicitura
"modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di  qualificazione
del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in
blu in modo da costituire lo sfondo della carta: 
  tarjeta de cualificacion del conductor 
  карта за квалификация на водача 
  Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče 
  chaufføruddannelsesbevis 
  Fahrerqualifizierungsnachweis 
  juhi ametipädevuse kaart 
  δελτίο επιμόρφωσης οδηγού 
  driver qualification card 
  carte de qualification de conducteur 
  carta cailiochta tiomana 
  kvalifikacijska kartica vozača 
  carta di qualificazione del conducente 
  vadītāja kvalifikācijas apliecība 
  vairuotojo kvalifikacinė kortelė 
  gepjarművezetői kepesitesi igazolvany 
  karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq 
  kwalificatiekaart bestuurder 
  karta kwalifikacji kierowcy 
  carta de qualificação do motorista 
  Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto 
  preukaz o kvalifikacii vodiča 
  kartica o usposobljenosti voznika 
  kuljettajan ammattipätevyyskortti 
  yrkeskompetensbevis för förare»; 
    c)  per  quanto  riguarda  la   facciata   2   della   carta   di
qualificazione del conducente: 
      1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse; 
      2) il punto 10 e'  sostituito  dal  seguente:  «10.  il  codice
armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della  direttiva
2006/126/CE;»; 
    d) il titolo della raffigurazione  «CERTIFICATO  DI  ABILITAZIONE
PROFESSIONALE» e' sostituito  da:  «MODELLO  DELL'UNIONE  EUROPEA  DI
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»; 
    e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario»
e' sostituito da «codice dell'Unione».   
 
          Note all'art. 8: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  I  del  citato
          decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.   286,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Allegato I 
              (previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis) 
              Requisiti   minimi   della   qualificazione   e   della
          formazione 
              Sezione 1 - Elenco delle materie 
              Le conoscenze per l'accertamento  della  qualificazione
          iniziale e della formazione  periodica  del  conducente  da
          parte  degli  Stati  membri  devono  vertere  almeno  sulle
          materie  indicate  nel  presente  elenco.   Gli   aspiranti
          conducenti devono possedere il livello di conoscenze  e  di
          attitudini pratiche necessarie per guidare in  sicurezza  i
          veicoli della relativa categoria  di  patenti.  Il  livello
          minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2
          della  struttura  dei  livelli   di   formazione   di   cui
          all'allegato I della decisione  85/368/CEE  del  16  luglio
          1985 del Consiglio, vale a dire al  livello  raggiunto  nel
          corso  dell'istruzione  obbligatoria  completata   da   una
          formazione professionale. 
              1. Perfezionamento per una guida razionale  sulla  base
          delle norme di sicurezza. 
              Tutte le patenti di guida. 
              1.1. Obiettivo: conoscenza  delle  caratteristiche  del
          sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale. 
              Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico  del
          motore, zona di uso ottimale del  contagiri,  diagrammi  di
          ricoprimento dei rapporti di trasmissione. 
              1.2   Obiettivo:   conoscenza   delle   caratteristiche
          tecniche e del funzionamento dei dispositivi  di  sicurezza
          per poter controllare il veicolo, minimizzarne  l'usura,  e
          prevenirne   le   anomalie   di    funzionamento.    Limiti
          dell'utilizzo di freni e  rallentatore,  uso  combinato  di
          freni e rallentatore, ricerca del miglior  compromesso  fra
          velocita' e rapporto del cambio,  ricorso  all'inerzia  del
          veicolo,  utilizzo  dei  dispositivi  di  rallentamento   e
          frenatura in discesa, condotta in caso di  avaria,  uso  di
          dispositivi elettronici e  meccanici  come  il  sistema  di
          controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi
          avanzati di frenata di  emergenza  (AEBS),  il  sistema  di
          frenatura antibloccaggio  (ABS),  i  sistemi  di  controllo
          della trazione  (TCS)  e  i  sistemi  di  monitoraggio  dei
          veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza
          alla guida o di automazione. 
              1.3 Obiettivo: capacita' di ottimizzare il  consumo  di
          carburante:  ottimizzazione  del  consumo   di   carburante
          mediante applicazione delle cognizioni tecniche di  cui  ai
          punti 1.1 e 1.2, importanza  di  prevedere  il  flusso  del
          traffico, mantenimento di una distanza  adeguata  da  altri
          veicoli e utilizzo della dinamica  del  veicolo,  velocita'
          costante,  guida  regolare  e  pressione  degli  pneumatici
          adeguata  nonche'  conoscenza  dei  sistemi  di   trasporto
          intelligenti  che  migliorano  l'efficienza  alla  guida  e
          assistono nella pianificazione degli itinerari. 
              1.3 bis Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare  i
          rischi del traffico e di adattare la guida di  conseguenza:
          cogliere i mutamenti delle  condizioni  della  strada,  del
          traffico e meteorologiche e  adeguare  ad  essi  la  guida,
          prevedere  il  verificarsi  di  eventi,  comprendere   come
          preparare  e   pianificare   un   viaggio   in   condizioni
          meteorologiche  anomale,  conoscere  l'uso  delle  connesse
          attrezzature di sicurezza e capire quando un  viaggio  deve
          essere  rinviato  o  annullato,  a  causa   di   condizioni
          meteorologiche estreme, adeguare la  guida  ai  rischi  del
          traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o
          la  distrazione  al   volante   (dovuta   all'utilizzo   di
          dispositivi elettronici,  al  consumo  di  cibo  o  bevande
          ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la
          guida di conseguenza nonche' essere in grado di gestire  lo
          stress che ne  deriva,  in  particolare  in  rapporto  alle
          dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di  utenti
          della strada vulnerabili quali i pedoni,  i  ciclisti  e  i
          conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere  le
          situazioni potenzialmente pericolose e i casi in  cui  tali
          pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione
          in cui non e' piu' possibile evitare un  incidente,  quindi
          scegliere e compiere azioni  che  aumentino  i  margini  di
          sicurezza in modo che si possa ancora  evitare  l'incidente
          qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale. 
              Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE 
              1.4  Obiettivo:  capacita'  di  caricare   il   veicolo
          rispettandone  i  principi  di  sicurezza  e  di   corretto
          utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento,  uso
          dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico
          del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata,  uso
          di sistemi di trasmissione automatica, calcolo  del  carico
          utile di un veicolo o di un complesso di  veicoli,  calcolo
          del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del
          sovraccarico  sugli  assi,  stabilita'  e  baricentro   del
          veicolo,  tipi  di  imballaggi  e  di  palette  di  carico;
          categorie principali di merci che necessitano di fissaggio,
          tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di
          fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle
          attrezzature  di  movimentazione,  montaggio  e  smontaggio
          delle coperture telate. 
              Patenti di guida D, D+E. 
              1.5 Obiettivo: capacita' di assicurare la  sicurezza  e
          il  comfort  dei  passeggeri:  calibrazione  dei  movimenti
          longitudinali  e  trasversali,  ripartizione   della   rete
          stradale,  posizionamento  sul  fondo  stradale,  fluidita'
          della frenata, dinamica dello sbalzo, uso  d'infrastrutture
          specifiche (spazi  pubblici,  corsie  riservate),  gestione
          delle situazioni di conflitto fra la guida in  sicurezza  e
          le  altre  funzioni  del  conducente,  interazione  con   i
          passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto  di
          determinati  gruppi  di  persone  (portatori  di  handicap,
          bambini). 
              1.6  Obiettivo:  capacita'  di  caricare   il   veicolo
          rispettandone  i  principi  di  sicurezza  e  di   corretto
          utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento,  uso
          dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico
          del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata,  uso
          di sistemi di trasmissione automatica, calcolo  del  carico
          utile  di  un  veicolo  o  di  un  complesso  di   veicoli,
          ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli
          assi, stabilita' e baricentro del veicolo. 
              2. Applicazione della normativa. 
              Tutte le patenti di guida. 
              2.1  Obiettivo:   conoscenza   del   contesto   sociale
          dell'autotrasporto  e  della   relativa   regolamentazione:
          durata massima della prestazione lavorativa nei  trasporti;
          principi, applicazione e conseguenze dei  regolamenti  (CE)
          n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
          Consiglio; sanzioni per omissione di uso,  uso  illecito  o
          manomissione del cronotachigrafo; conoscenza  del  contesto
          sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente
          in  materia  di  qualificazione   iniziale   e   formazione
          periodica. 
              Patenti di guida C, C+E. 
              2.2  Obiettivo:   conoscenza   della   regolamentazione
          relativa al trasporto di  merci:  licenze  per  l'esercizio
          dell'attivita', documenti da tenere nel veicolo, divieti di
          percorrenza  di  determinate  strade,   pedaggi   stradali,
          obblighi previsti dai contratti standard per  il  trasporto
          di merci, redazione  dei  documenti  che  costituiscono  il
          contratto  di  trasporto,   autorizzazioni   al   trasporto
          internazionale,   obblighi   previsti   dalla   convenzione
          relativa al contratto di trasporto internazionale di  merci
          su  strada  (CMR),  redazione  della  lettera  di   vettura
          internazionale,    attraversamento     delle     frontiere,
          commissionari  di  trasporto,  documenti   particolari   di
          accompagnamento delle merci. 
              Patenti di guida D, D+E, E. 
              2.3.  Obiettivo:  conoscenza   della   regolamentazione
          relativa al trasporto di persone. 
              Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni  di
          sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza,  carico
          del veicolo. 
              3. Salute, sicurezza stradale e  sicurezza  ambientale,
          servizi, logistica. 
              Tutte le patenti di guida. 
              3.1. Obiettivo:  sensibilizzazione  ai  pericoli  della
          strada e agli infortuni sul lavoro. 
              Tipologia degli infortuni sul lavoro  nel  settore  dei
          trasporti,   statistiche    sugli    incidenti    stradali,
          percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite
          in termini umani e danni materiali ed economici. 
              3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la  criminalita'
          ed il traffico di clandestini. 
              Informazioni generali, implicazioni per  i  conducenti,
          misure  preventive,  promemoria  verifiche,  normativa   in
          materia di responsabilita' degli autotrasportatori. 
              3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici. 
              Principi di ergonomia: movimenti e posture  a  rischio,
          condizione fisica,  esercizi  di  mantenimento,  protezione
          individuale. 
              3.4.    Obiettivo:    consapevolezza    dell'importanza
          dell'idoneita' fisica e mentale. 
              Principi  di  un'alimentazione  sana  ed   equilibrata,
          effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che
          inducono stati di alterazione; sintomi,  cause  ed  effetti
          dell'affaticamento e dello stress, ruolo  fondamentale  del
          ciclo di base attivita' lavorativa/riposo. 
              3.5. Obiettivo: capacita'  di  valutare  le  situazioni
          d'emergenza. 
              Condotta  in  situazione  di  emergenza:  valutare   la
          situazione,  evitare  di  aggravare  l'incidente,  chiamare
          soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso  ai  feriti,
          condotta in caso di incendio, evacuazione  degli  occupanti
          del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la
          sicurezza di  tutti  i  passeggeri,  condotta  in  caso  di
          aggressione. 
              Principi di base per la  compilazione  del  verbale  di
          incidente. 
              3.6. Obiettivo: capacita' di  comportarsi  in  modo  da
          valorizzare l'immagine dell'azienda. 
              Condotta   del   conducente   e   immagine   aziendale:
          importanza della qualita' della prestazione del  conducente
          per l'impresa, pluralita' dei ruoli e  degli  interlocutori
          del conducente, manutenzione  del  veicolo,  organizzazione
          del  lavoro,   conseguenze   delle   vertenze   sul   piano
          commerciale e finanziario. 
              Patenti di guida C, C+E. 
              3.7  Obiettivo:  conoscenza  del   contesto   economico
          dell'autotrasporto  di  merci  e  dell'organizzazione   del
          mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre  modalita'  di
          trasporto (concorrenza, spedizionieri),  diverse  attivita'
          connesse all'autotrasporto (trasporti per conto  terzi,  in
          conto   proprio,   attivita'   ausiliare   di   trasporto),
          organizzazione dei principali tipi di impresa di  trasporti
          o   di   attivita'   ausiliare   di   trasporto,    diverse
          specializzazioni (trasporti su strada con  autocisterna,  a
          temperatura controllata, di merci  pericolose,  di  animali
          ecc.),    evoluzione    del    settore    (diversificazione
          dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.). 
              Patenti di guida D, D+E. 
              3.8  Obiettivo:  conoscenza  del   contesto   economico
          dell'autotrasporto di  persone  e  dell'organizzazione  del
          mercato: l'autotrasporto delle persone  rispetto  ad  altre
          modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture
          private), diverse attivita' connesse  all'autotrasporto  di
          persone,   sensibilizzazione    verso    la    disabilita',
          attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale),
          organizzazione  dei   principali   tipi   di   impresa   di
          autotrasporto di persone. 
              Sezione 2 - Formazione ed esami per  la  qualificazione
          iniziale obbligatoria di cui all'articolo 19, comma 2 
              La    qualificazione    iniziale    deve    comprendere
          l'insegnamento di tutte  le  materie  comprese  nell'elenco
          previsto alla sezione 1. La durata di  tale  qualificazione
          iniziale dev'essere di 280 ore. 
              L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore
          di  guida  individuale  su  un  veicolo  della   pertinente
          categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame
          stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE. 
              Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e'
          assistito   da   un   istruttore   alle    dipendenze    di
          un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di
          un  ente  di   formazione   autorizzati.   Ogni   aspirante
          conducente puo' effettuare al massimo 8  delle  20  ore  di
          guida individuale su un  terreno  speciale  oppure  con  un
          simulatore  di  alta  qualita',  affinche'  sia   possibile
          valutare l'apprendimento di una guida razionale  improntata
          al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare,  il
          controllo del veicolo in rapporto alle  diverse  condizioni
          del fondo stradale e al  loro  variare  in  funzione  delle
          condizioni atmosferiche  e  dell'alternarsi  del  giorno  e
          della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo
          di carburante. 
              Parte della formazione puo' essere fornita da  uno  dei
          soggetti   autorizzati,   tramite   strumenti   TIC,   come
          l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute
          la  qualita'  elevata  e  l'efficacia  della  formazione  e
          selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare  nel
          modo piu'  efficace  gli  strumenti  TIC,  secondo  criteri
          individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri
          per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
          attivita' di  formazione  specifiche  prescritte  da  altre
          normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via
          esclusiva, le  attivita'  di  formazione  prescritte  dalla
          direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          relativa  al  trasporto   di   merci   pericolose,   quelle
          riguardanti la sensibilizzazione verso  la  disabilita'  di
          cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio e le attivita' di  formazione  relative  al
          trasporto di animali di cui al regolamento (CE)  n.  1/2005
          del Consiglio. 
              Per i conducenti di cui all'articolo 18,  comma  4,  la
          durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5
          ore di guida individuale. 
              A formazione conclusa, il conducente  dovra'  sostenere
          un esame scritto,  che  comporta  almeno  una  domanda  per
          ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie
          di cui alla sezione 1. 
              Sezione 2-bis 
              Formazione ed  esami  per  la  qualificazione  iniziale
          obbligatoria accelerata di cui all'articolo 19, comma 2-bis 
              Il  corso  di  formazione  iniziale   accelerato   deve
          comprendere l'insegnamento di  tutte  le  materie  comprese
          nell'elenco di cui  alla  sezione  1.  La  durata  di  tale
          qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore. 
              L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore
          di  guida  individuale  su  un  veicolo  della   pertinente
          categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame
          stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE. 
              Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e'
          assistito   da   un   istruttore   alle    dipendenze    di
          un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di
          un  ente  di   formazione   autorizzati.   Ogni   aspirante
          conducente puo' effettuare al massimo 4  delle  10  ore  di
          guida individuale su un  terreno  speciale  oppure  con  un
          simulatore  di  alta  qualita',  affinche'  sia   possibile
          valutare l'apprendimento di una guida razionale  improntata
          al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare,  il
          controllo del veicolo in rapporto alle  diverse  condizioni
          del fondo stradale e al  loro  variare  in  funzione  delle
          condizioni atmosferiche  e  dell'alternarsi  del  giorno  e
          della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo
          di carburante. 
              Parte della formazione puo' essere fornita da  uno  dei
          soggetti   autorizzati,   tramite   strumenti   TIC,   come
          l'e-learning, garantendo nel contempo che  siano  mantenute
          la  qualita'  elevata  e  l'efficacia  della  formazione  e
          selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare  nel
          modo piu'  efficace  gli  strumenti  TIC,  secondo  criteri
          individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri
          per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
          attivita' di  formazione  specifiche  prescritte  da  altre
          normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via
          esclusiva, le  attivita'  di  formazione  prescritte  dalla
          direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          relativa  al  trasporto   di   merci   pericolose,   quelle
          riguardanti la sensibilizzazione verso  la  disabilita'  di
          cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio e le attivita' di  formazione  relative  al
          trasporto di animali di cui al regolamento (CE)  n.  1/2005
          del Consiglio. 
              Per i conducenti di cui all'articolo 18,  comma  3,  la
          durata della qualificazione iniziale accelerata  e'  di  35
          ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. 
              A formazione conclusa, il conducente deve sostenere  un
          esame scritto che comporta almeno una domanda per  ciascuno
          degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie  di  cui
          alla sezione 1. 
              Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA 
              I corsi  obbligatori  di  formazione  periodica  devono
          essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. La durata  prescritta
          per tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per
          periodi di almeno sette ore che  possono  essere  suddivisi
          nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi
          in cinque moduli di sette ore ciascuno  e,  nell'ambito  di
          ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema
          e-learning, secondo procedure individuate con  decreto  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   con
          particolare riferimento all'affidabile identificazione  del
          discente e ad adeguati mezzi di controllo. 
              Il  programma  del  corso   di   formazione   periodica
          integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e  pratiche,
          suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola  in  una
          parte  comune  di  cui  alla  lettera  a)  ed   una   parte
          specialistica dedicata alla  formazione  periodica  per  il
          trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente
          alle lettere b) e c): 
                a) la parte comune del  programma,  per  titolari  di
          carta di qualificazione per il trasporto di  persone  o  di
          cose, e' la seguente: 
                  a.1)  conoscenza  dei  dispositivi  del  veicolo  e
          condotta di guida; 
                  a.2) conoscenza delle norme  che  regolamentano  la
          circolazione stradale e responsabilita' del conducente; 
                  a.3) conoscenza dei rischi  alla  salute  derivanti
          dallo svolgimento dell'attivita' professionale e  benessere
          psicofisico dei conducenti; 
                b)  la  parte  specialistica  del  programma,  per  i
          titolari della carta di qualificazione del  conducente  per
          il trasporto di cose e' la seguente: 
                  b.1) carico e scarico delle  merci  e  compiti  del
          conducente,  specificita'  dei   trasporti   nazionali   ed
          internazionali di cose; 
                  b.2) disposizioni normative ed  amministrative  sul
          trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose; 
                c)  la  parte  specialistica  di  programma,  per   i
          titolari della carta di qualificazione del  conducente  per
          il trasporto di persone e' la seguente: 
                  c.1)   compiti   del   conducente   nei   confronti
          dell'azienda e dei passeggeri,  formazione  in  materia  di
          sensibilizzazione  alla  disabilita'   sulla   base   degli
          argomenti  previsti  dall'allegato  II,  lettera  a),   del
          regolamento (UE) n. 181/2011;  specificita'  dei  trasporti
          nazionali ed internazionali di persone; 
                  c.2) disposizioni normative ed  amministrative  sul
          trasporto di  cose;  documentazioni  per  il  trasporto  di
          persone. 
              Con   il   predetto   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri  per
          riconoscere come parte  della  qualificazione  iniziale  le
          attivita' di formazione specifiche gia'  svolte  prescritte
          da altre normative dell'Unione come equivalenti al  massimo
          a uno dei periodi di  sette  ore  stabiliti.  Fra  di  esse
          rientrano,  ma  non  in  via  esclusiva,  le  attivita'  di
          formazione prescritte dalla direttiva  2008/68/CE  relativa
          al  trasporto  di  merci  pericolose,   le   attivita'   di
          formazione riguardanti il trasporto di animali  di  cui  al
          regolamento (CE)  n.  1/2005  e,  per  il  trasporto  delle
          persone,  le  attivita'  di   formazione   riguardanti   la
          sensibilizzazione  verso   la   disabilita'   di   cui   al
          regolamento (UE) n. 181/2011. 
              Sezione  4  -   Autorizzazione   della   qualificazione
          iniziale e della formazione periodica 
              1. I corsi  per  la  qualificazione  iniziale  e  della
          formazione periodica sono tenuti esclusivamente da: 
                a) dalle autoscuole di cui  all'articolo  335,  comma
          10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
          16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole
          che  svolgono  corsi  di  teoria  e   di   guida   per   il
          conseguimento di tutte le patenti di guida; 
                b) da soggetti autorizzati  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati  con
          provvedimento  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto  b),  e'
          concessa solo su richiesta scritta sulla base  dei  criteri
          individuati   con   provvedimento   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, che terra' conto di  quanto
          previsto alla sezione  5  dell'allegato  I  alla  direttiva
          2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'allegato  II  del  citato
          decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.   286,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Allegato II 
              (previsto dall'articolo 22, comma 3-bis) 
              REQUISITI RELATIVI AL MODELLO  DELL'UNIONE  EUROPEA  DI
          CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 
              1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi
          alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. 
              I metodi per la verifica delle caratteristiche  fisiche
          della carta destinate a garantire la loro conformita'  alle
          norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373. 
              2. La carta si compone di due facciate: 
              La facciata 1 contiene: 
                a)  la  dicitura   «carta   di   qualificazione   del
          conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni; 
                b) la menzione «Repubblica italiana»; 
                c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata  in
          negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle
          gialle; 
                d) le informazioni specifiche della  carta,  numerate
          come segue: 
                  1. cognome del titolare; 
                  2. nome del titolare; 
                  3. data e luogo di nascita del titolare; 
                  4.a) data di rilascio; 
                    b) data di scadenza; 
                    c) designazione dell'autorita'  che  rilascia  la
          carta (puo' essere stampata sulla facciata 2); 
                    d) numero diverso  da  quello  della  patente  di
          guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa); 
                  5. a) numero della patente; 
                    b) numero di serie; 
                  6. fotografia del titolare; 
                  7. firma del titolare; 
                  8. luogo  di  residenza  o  indirizzo  postale  del
          titolare (menzione facoltativa); 
                  9. categorie di veicoli per le quali il  conducente
          risponde agli obblighi  di  qualificazione  iniziale  e  di
          formazione periodica; 
                e) la dicitura "modello  dell'Unione  europea"  e  la
          dicitura "carta di  qualificazione  del  conducente"  nelle
          altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo
          da costituire lo sfondo della carta: 
                  tarjeta de cualificacion del conductor 
                  карта за квалификация на водача 
                  Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče 
                  chaufføruddannelsesbevis 
                  Fahrerqualifizierungsnachweis 
                  juhi ametipädevuse kaart 
                  δελτίο επιμόρφωσης οδηγού 
                  driver qualification card 
                  carte de qualification de conducteur 
                  carta cailiochta tiomana 
                  kvalifikacijska kartica vozača 
                  carta di qualificazione del conducente 
                  vadītāja kvalifikācijas apliecība 
                  vairuotojo kvalifikacinė kortelė 
                  gepjarművezetői kepesitesi igazolvany 
                  karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq 
                  kwalificatiekaart bestuurder 
                  karta kwalifikacji kierowcy 
                  carta de qualificação do motorista 
                  Cartela de pregătire profesională a  conducătorului
          auto 
                  preukaz o kvalifikacii vodiča 
                  kartica o usposobljenosti voznika 
                  kuljettajan ammattipätevyyskortti 
                  yrkeskompetensbevis för förare 
               La facciata 2 contiene: 
                a) le categorie di veicoli per le quali il conducente
          risponde agli obblighi  di  qualificazione  iniziale  e  di
          formazione periodica; 
              10. il codice armonizzato  dell'Unione,  "95",  di  cui
          all'allegato I della direttiva 2006/126/CE; 
              11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia
          la carta  per  eventuali  indicazioni  indispensabili  alla
          gestione della stessa o relative  alla  sicurezza  stradale
          (menzione facoltativa). Qualora la menzione  rientrasse  in
          una rubrica definita nel presente allegato,  dovra'  essere
          preceduta dal numero della rubrica corrispondente; 
                b) una spiegazione delle  rubriche  numerate  che  si
          trovano sulle facciate 1 e  2  della  carta  [almeno  delle
          rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10]. 
              3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati. 
              I diversi elementi costitutivi della carta  sono  volti
          ad evitare qualsiasi falsificazione  o  manipolazione  e  a
          rilevare qualsiasi tentativo in tal senso.  Il  livello  di
          sicurezza della carta e' comparabile a quello della patente
          di guida. 
              4. Disposizioni particolari. 
              Previa  consultazione   della   commissione,   gli   e'
          possibile aggiungere colori o marcature come  il  codice  a
          barre, simboli nazionali e  elementi  di  sicurezza,  fatte
          salve le altre disposizioni del presente allegato. 
              Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il
          codice a barre non puo' contenere informazioni  diverse  da
          quelle che gia' figurano in modo leggibile sulla  carta  di
          qualificazione del conducente, o  che  sono  indispensabili
          per la procedura di rilascio della stessa.».