Art. 8
Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. All'allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione 1:
1) il punto 1.2 e' sostituito dal seguente: «1.2 Obiettivo:
conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei
dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo,
minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento.
Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni
e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema
di controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi
avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura
antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i
sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi
omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;
2) il punto 1.3 e' sostituito dal seguente: «1.3 Obiettivo:
capacita' di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del
consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche
di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del
traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e
utilizzo della dinamica del veicolo, velocita' costante, guida
regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonche' conoscenza dei
sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla
guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;
3) dopo il punto 1.3 e' inserito il seguente: «1.3 bis
Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e
di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle
condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad
essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come
preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche
anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e
capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di
condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del
traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la
distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi
elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le
situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonche'
essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in
rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di
utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i
conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni
potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali
rischiano di determinare una situazione in cui non e' piu' possibile
evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che
aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare
l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;
4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida C, C+E»
sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1,
C1E, C, CE»;
5) il punto 1.4 e' sostituito dal seguente: «1.4 Obiettivo:
capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di
sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in
movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del
carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di
sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un
veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale,
ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi,
stabilita' e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette
di carico; categorie principali di merci che necessitano di
fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie
di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle
attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle
coperture telate.»;
6) il punto 1.5 e' sostituito dal seguente: «1.5 Obiettivo:
capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri:
calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione
della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita'
della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche
(spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di
conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del
conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche
specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori
di handicap, bambini).»;
7) il punto 1.6 e' sostituito dal seguente: «1.6 Obiettivo:
capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di
sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in
movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del
carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di
sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un
veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico,
conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del
veicolo.»;
8) il punto 2.1 e' sostituito dal seguente: «2.1 Obiettivo:
conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa
regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei
trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione
del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di
qualificazione iniziale e formazione periodica.»;
9) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2 Obiettivo:
conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci:
licenze per l'esercizio dell'attivita', documenti da tenere nel
veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi
stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto
di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di
trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi
previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di
vettura internazionale, attraversamento delle frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento
delle merci.»;
10) il punto 3.7 e' sostituito dal seguente: «3.7 Obiettivo:
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre
modalita' di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse
attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in
conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei
principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di
trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con
autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di
animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta,
strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;
11) il punto 3.8 e' sostituito dal seguente: «3.8 Obiettivo:
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone
rispetto ad altre modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia,
autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di
persone, sensibilizzazione verso la disabilita', attraversamento
delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei
principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;
b) alla Sezione 2:
1) al secondo capoverso, le parole «definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva
2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Durante la
guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un
istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione
automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni
aspirante conducente puo' effettuare al massimo 8 delle 20 ore di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di
alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di
una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza
e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse
condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte,
nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso e' inserito il seguente: «Parte
della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati,
tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo,
che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della
formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare
nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel
medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte
della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche
prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma
non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di
formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale»
sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
c) alla Sezione 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004»,
sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva
2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Durante la
guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un
istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione
automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni
aspirante conducente puo' effettuare al massimo 4 delle 10 ore di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di
alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di
una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza
e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse
condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte,
nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso e' inserito il seguente: «Parte
della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati,
tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che
siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e
selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu'
efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo
decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della
qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche
prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma
non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di
formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale»
sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
d) la Sezione 3 e' sostituita dalla seguente:
«Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere
organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi
e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette
ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi.
I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e,
nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con
sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare
riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati
mezzi di controllo.
Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di
35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di 7 ore
ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed
una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il
trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle
lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di
qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di
guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione
stradale e responsabilita' del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' professionale e benessere psicofisico dei
conducenti;
b) la parte specialistica del programma, per i titolari della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e' la
seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente,
specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di
cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i titolari della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e'
la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei
passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla
disabilita' sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II,
lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificita' dei
trasporti nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di
cose; documentazioni per il trasporto di persone.
Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della
qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche gia'
svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al
massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse
rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione
prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci
pericolose, le attivita' di formazione riguardanti il trasporto di
animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto
delle persone, le attivita' di formazione riguardanti la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n.
181/2011.».
2. All'allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «REQUISITI RELATIVI AL
MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE»;
b) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di
qualificazione del conducente:
1) alla lettera d), il punto 9) e' sostituito dal seguente: «9.
categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli
obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;
2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) la dicitura
"modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione
del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in
blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor
карта за квалификация на водача
Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
carta cailiochta tiomana
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
preukaz o kvalifikacii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare»;
c) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di
qualificazione del conducente:
1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse;
2) il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. il codice
armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva
2006/126/CE;»;
d) il titolo della raffigurazione «CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
PROFESSIONALE» e' sostituito da: «MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario»
e' sostituito da «codice dell'Unione».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'allegato I del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato I
(previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis)
Requisiti minimi della qualificazione e della
formazione
Sezione 1 - Elenco delle materie
Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione
iniziale e della formazione periodica del conducente da
parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle
materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti
conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i
veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello
minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2
della struttura dei livelli di formazione di cui
all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio
1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel
corso dell'istruzione obbligatoria completata da una
formazione professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base
delle norme di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del
sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del
motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di
ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche
tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza
per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e
prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti
dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di
freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra
velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del
veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e
frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di
dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di
controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi
avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di
frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo
della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei
veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza
alla guida o di automazione.
1.3 Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di
carburante: ottimizzazione del consumo di carburante
mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai
punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del
traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri
veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocita'
costante, guida regolare e pressione degli pneumatici
adeguata nonche' conoscenza dei sistemi di trasporto
intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e
assistono nella pianificazione degli itinerari.
1.3 bis Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i
rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza:
cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del
traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida,
prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come
preparare e pianificare un viaggio in condizioni
meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse
attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve
essere rinviato o annullato, a causa di condizioni
meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del
traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o
la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di
dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande
ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la
guida di conseguenza nonche' essere in grado di gestire lo
stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle
dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti
della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i
conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le
situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali
pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione
in cui non e' piu' possibile evitare un incidente, quindi
scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di
sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente
qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.
Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE
1.4 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo
rispettandone i principi di sicurezza e di corretto
utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso
dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico
del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso
di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico
utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo
del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del
veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;
categorie principali di merci che necessitano di fissaggio,
tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di
fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle
attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio
delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
1.5 Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e
il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti
longitudinali e trasversali, ripartizione della rete
stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita'
della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione
delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e
le altre funzioni del conducente, interazione con i
passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di
determinati gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
1.6 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo
rispettandone i principi di sicurezza e di corretto
utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso
dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico
del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso
di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico
utile di un veicolo o di un complesso di veicoli,
ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli
assi, stabilita' e baricentro del veicolo.
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione:
durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;
principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o
manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto
sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente
in materia di qualificazione iniziale e formazione
periodica.
Patenti di guida C, C+E.
2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio
dell'attivita', documenti da tenere nel veicolo, divieti di
percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali,
obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto
di merci, redazione dei documenti che costituiscono il
contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto
internazionale, obblighi previsti dalla convenzione
relativa al contratto di trasporto internazionale di merci
su strada (CMR), redazione della lettera di vettura
internazionale, attraversamento delle frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di
accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di
sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico
del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale,
servizi, logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della
strada e agli infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei
trasporti, statistiche sugli incidenti stradali,
percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite
in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita'
ed il traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti,
misure preventive, promemoria verifiche, normativa in
materia di responsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio,
condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione
individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza
dell'idoneita' fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata,
effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che
inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti
dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del
ciclo di base attivita' lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni
d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la
situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare
soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti,
condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti
del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la
sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di
aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di
incidente.
3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da
valorizzare l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale:
importanza della qualita' della prestazione del conducente
per l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli interlocutori
del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione
del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano
commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalita' di
trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita'
connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in
conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto),
organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti
o di attivita' ausiliare di trasporto, diverse
specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a
temperatura controllata, di merci pericolose, di animali
ecc.), evoluzione del settore (diversificazione
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre
modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture
private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di
persone, sensibilizzazione verso la disabilita',
attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale),
organizzazione dei principali tipi di impresa di
autotrasporto di persone.
Sezione 2 - Formazione ed esami per la qualificazione
iniziale obbligatoria di cui all'articolo 19, comma 2
La qualificazione iniziale deve comprendere
l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco
previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione
iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore
di guida individuale su un veicolo della pertinente
categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame
stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e'
assistito da un istruttore alle dipendenze di
un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di
un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante
conducente puo' effettuare al massimo 8 delle 20 ore di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un
simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile
valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata
al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il
controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni
del fondo stradale e al loro variare in funzione delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e
della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo
di carburante.
Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei
soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come
l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute
la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e
selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel
modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri
per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
attivita' di formazione specifiche prescritte da altre
normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via
esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al trasporto di merci pericolose, quelle
riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di
cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al
trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005
del Consiglio.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la
durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5
ore di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere
un esame scritto, che comporta almeno una domanda per
ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie
di cui alla sezione 1.
Sezione 2-bis
Formazione ed esami per la qualificazione iniziale
obbligatoria accelerata di cui all'articolo 19, comma 2-bis
Il corso di formazione iniziale accelerato deve
comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese
nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale
qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore
di guida individuale su un veicolo della pertinente
categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame
stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e'
assistito da un istruttore alle dipendenze di
un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di
un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante
conducente puo' effettuare al massimo 4 delle 10 ore di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un
simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile
valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata
al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il
controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni
del fondo stradale e al loro variare in funzione delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e
della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo
di carburante.
Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei
soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come
l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute
la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e
selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel
modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri
per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
attivita' di formazione specifiche prescritte da altre
normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via
esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al trasporto di merci pericolose, quelle
riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di
cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al
trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005
del Consiglio.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la
durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35
ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un
esame scritto che comporta almeno una domanda per ciascuno
degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui
alla sezione 1.
Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi obbligatori di formazione periodica devono
essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta
per tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per
periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi
nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi
in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di
ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema
e-learning, secondo procedure individuate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
particolare riferimento all'affidabile identificazione del
discente e ad adeguati mezzi di controllo.
Il programma del corso di formazione periodica
integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e pratiche,
suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una
parte comune di cui alla lettera a) ed una parte
specialistica dedicata alla formazione periodica per il
trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente
alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di
carta di qualificazione per il trasporto di persone o di
cose, e' la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e
condotta di guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la
circolazione stradale e responsabilita' del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti
dallo svolgimento dell'attivita' professionale e benessere
psicofisico dei conducenti;
b) la parte specialistica del programma, per i
titolari della carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di cose e' la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del
conducente, specificita' dei trasporti nazionali ed
internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul
trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i
titolari della carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di persone e' la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti
dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di
sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli
argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del
regolamento (UE) n. 181/2011; specificita' dei trasporti
nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul
trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di
persone.
Con il predetto decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per
riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
attivita' di formazione specifiche gia' svolte prescritte
da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo
a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse
rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di
formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa
al trasporto di merci pericolose, le attivita' di
formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al
regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle
persone, le attivita' di formazione riguardanti la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al
regolamento (UE) n. 181/2011.
Sezione 4 - Autorizzazione della qualificazione
iniziale e della formazione periodica
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della
formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma
10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole
che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e'
concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri
individuati con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che terra' conto di quanto
previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva
2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio.».
- Si riporta il testo dell'allegato II del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato II
(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis)
REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi
alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche
della carta destinate a garantire la loro conformita' alle
norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura «carta di qualificazione del
conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione «Repubblica italiana»;
c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in
negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle
gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate
come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4.a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorita' che rilascia la
carta (puo' essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di
guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del
titolare (menzione facoltativa);
9. categorie di veicoli per le quali il conducente
risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la
dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle
altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo
da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor
карта за квалификация на водача
Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
carta cailiochta tiomana
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului
auto
preukaz o kvalifikacii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare
La facciata 2 contiene:
a) le categorie di veicoli per le quali il conducente
risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui
all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia
la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla
gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale
(menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in
una rubrica definita nel presente allegato, dovra' essere
preceduta dal numero della rubrica corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si
trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle
rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti
ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a
rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di
sicurezza della carta e' comparabile a quello della patente
di guida.
4. Disposizioni particolari.
Previa consultazione della commissione, gli e'
possibile aggiungere colori o marcature come il codice a
barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte
salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il
codice a barre non puo' contenere informazioni diverse da
quelle che gia' figurano in modo leggibile sulla carta di
qualificazione del conducente, o che sono indispensabili
per la procedura di rilascio della stessa.».