Art. 9
Rete dell'Unione europea delle patenti di guida
1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida).
- 1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla
conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validita' e alle revoche
delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle
patenti di guida, di seguito "rete".
2. La rete puo' essere utilizzata anche per lo scambio di
informazioni per finalita' di controllo previste dalla legislazione
dell'Unione.
3. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni
sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in
materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa e'
consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per
il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e
delle qualificazioni dei conducenti professionali.».