Art. 11 
 
                    Surroga del Fondo di garanzia 
 
  1. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo  e'  surrogato
di diritto alla banca per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di
cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento, il gestore
si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei  diritti
della banca, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo  di
cui  all'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di
legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2751-bis, primo  comma,
          numero 1), del Codice civile: 
                «Hanno  privilegio  generale  sui  mobili  i  crediti
          riguardanti: 
                  1) le retribuzioni dovute, sotto  qualsiasi  forma,
          ai prestatori di lavoro subordinato e tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
                «Art. 30 (Potenziamento dei processi  di  riscossione
          dell'INPS).  -  1.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2011,
          l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
          a qualunque titolo dovute  all'Inps,  anche  a  seguito  di
          accertamenti  degli  uffici,  e'  effettuata  mediante   la
          notifica di un avviso di  addebito  con  valore  di  titolo
          esecutivo. 
                2. L'avviso di addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
                3. 
                4.  L'avviso  di  addebito  e'  notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
                5. L'avviso di cui al comma 2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale. 
                6. All'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'Inps  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
                7. - 12. 
                13. In caso di mancato o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
                14.  Ai  fini  di  cui  al   presente   articolo,   i
          riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
          iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati ai  fini  del  recupero  delle  somme  dovute  a
          qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso  dallo
          stesso  Istituto,  costituito   dall'avviso   di   addebito
          contenente  l'intimazione   ad   adempiere   l'obbligo   di
          pagamento delle medesime somme  affidate  per  il  recupero
          agli agenti della riscossione. 
                15. I  rapporti  con  gli  agenti  della  riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.».