Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il gestore provvede alla predisposizione di istruzioni operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli
interventi del Fondo, nell'ambito e nel rispetto di  quanto  previsto
dal presente decreto, dall'Accordo quadro e dalla convenzione di  cui
all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge. 
  2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle  disposizioni
del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello
stesso, provvedendo alle attivita' indicate  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo quindici giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei  conti  per  gli
adempimenti di competenza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 22 aprile 2020 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1062 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il riferimento all'art. 23 del  decreto-legge  28
          gennaio  2019,  n.  4,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  reddito  di  cittadinanza  e   di   pensioni»,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
          26, si veda nelle note alle premesse.