Art. 9 Costituzione e modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, affidato in gestione all'INPS, interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca. 2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 3. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 4. La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR. 5. Le modalita' di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo sono definite dal gestore nelle istruzioni operative di cui all'articolo 17. La concessione della garanzia e' comunque subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01 per cento dell'importo dell'anticipo TFS/TFR. Ai fini del rispetto dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale puo' essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del gestore. 6. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, il gestore effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 5. Tale percentuale puo' essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 9: - Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si veda nelle note alle premesse.