Art. 9 
 
              Costituzione e modalita' di funzionamento 
                        del Fondo di garanzia 
 
  1. Il Fondo di garanzia  per  l'accesso  ai  finanziamenti  di  cui
all'articolo 23, comma 3, del  decreto-legge,  affidato  in  gestione
all'INPS,  interviene  a  copertura  del  rischio  di   credito   dei
finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca. 
  2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto  a
quello del gestore, e opera nei limiti delle  risorse  disponibili  e
fino ad esaurimento delle stesse. 
  3.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,
incondizionata e irrevocabile. 
  4. La garanzia del Fondo  copre  l'80%  dell'importo  dell'anticipo
TFS/TFR. 
  5. Le modalita'  di  comunicazione  ai  fini  dell'ammissione  alla
garanzia  del  Fondo  sono  definite  dal  gestore  nelle  istruzioni
operative di cui all'articolo 17. La concessione  della  garanzia  e'
comunque subordinata  all'avvenuto  pagamento  della  commissione  di
accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01  per
cento  dell'importo  dell'anticipo  TFS/TFR.  Ai  fini  del  rispetto
dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale puo'  essere
aggiornata, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
su proposta del gestore. 
  6.  Ai  fini  di  una  sana  e  prudente  gestione  delle   risorse
finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo,  il  gestore
effettua un accantonamento a copertura del  rischio  di  importo  non
inferiore a quello della commissione di accesso di cui  al  comma  5.
Tale  percentuale  puo'  essere  incrementata  dal  gestore  in  base
all'andamento delle escussioni  del  Fondo,  dandone  informativa  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il riferimento all'art. 23 del  decreto-legge  28
          gennaio  2019,  n.  4,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  reddito  di  cittadinanza  e   di   pensioni»,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
          26, si veda nelle note alle premesse.