Art. 3 Offerta contrattuale e modello elettronico 1. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive di cui al precedente articolo 2, comma 2, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet dandone adeguata evidenza, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 2. L'offerta di cui al comma 1, deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo. 3. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese, favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilita' dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello elettronico di cui al comma 2 puo' prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e a clausole accessorie, ad integrazione di quelle gia' contenute nell'«Allegato A» al presente decreto. 4. Il modello elettronico costituisce lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonche' mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico. 5. All'offerta di cui al comma 2, si applicano le condizioni di validita' previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, in materia di preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonche' le eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 3, del codice delle assicurazioni.