Art. 3 
 
             Offerta contrattuale e modello elettronico 
 
  1. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il
prezzo del contratto base e delle condizioni  aggiuntive  di  cui  al
precedente articolo 2, comma 2,  dando  evidenza  della  riduzione  o
dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di  ciascuna
di  esse,  e  formula,  obbligatoriamente,  la  relativa  offerta  al
consumatore anche tramite il proprio sito internet  dandone  adeguata
evidenza, eventualmente mediante link ad altre societa' del  medesimo
gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque
tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
  2. L'offerta  di  cui  al  comma  1,  deve  utilizzare  il  modello
elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentito l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo. 
  3. Al fine di consentire  l'ampliamento  dell'offerta  di  clausole
contrattuali e garanzie non  obbligatorie  da  parte  delle  imprese,
favorendo ove  possibile  la  progressiva  maggiore  confrontabilita'
dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello
elettronico di  cui  al  comma  2  puo'  prevedere  e  standardizzare
ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e
a clausole accessorie,  ad  integrazione  di  quelle  gia'  contenute
nell'«Allegato A» al presente decreto. 
  4. Il  modello  elettronico  costituisce  lo  standard  informativo
comune su cui si basa l'offerta  fornita  mediante  i  siti  internet
delle imprese, nonche'  mediante  il  servizio  Nuovo  preventivatore
pubblico. 
  5. All'offerta di cui al comma 2, si  applicano  le  condizioni  di
validita' previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP  n.
23  del  9  maggio  2008,   in   materia   di   preventivo   gratuito
personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonche' le
eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate  dall'IVASS,  ai
sensi dell'articolo 132-bis, comma 3, del codice delle assicurazioni.