Art. 2 
 
                 Ambito di competenza professionale 
 
  1. E' iscritto nella sezione A dell'elenco di  cui  all'articolo  1
l'ingegnere biomedico e clinico che ha competenza professionale nelle
seguenti  attivita'  tipiche  documentabili:  la  pianificazione,  la
progettazione,  lo  sviluppo,  la   direzione   lavori,   la   stima,
l'attivita' di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo,
la manutenzione, le verifiche  e  la  valutazione  di  appropriatezza
tecnologica   di   progetti-prodotti-processi,   la   formazione    e
l'assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici
in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti  per  la  salute,
sia nella libera professione sia nelle imprese  manifatturiere  o  di
servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e  istituti
di ricerca. 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, l'ingegnere
biomedico  e  clinico  e'  legittimato  a  operare  su   dispositivi,
materiali,  processi,  macchine,  apparati  ed  impianti,  tecnologie
biomediche e  a  coadiuvare  il  personale  medico,  odontoiatrico  e
sanitario nell'applicazione delle tecnologie a  favore  del  paziente
senza compiere specificatamente atti diagnostici,  terapeutici  o  di
riabilitazione. 
  3. E' iscritto nella sezione B dell'elenco di  cui  all'articolo  1
l'ingegnere  biomedico   e   clinico   iunior   che   ha   competenza
professionale nelle  seguenti  attivita'  tipiche  documentabili:  il
concorso  e  la  collaborazione  alle  attivita'  di  pianificazione,
progettazione,  sviluppo,  direzione  lavori,  stima,  attivita'   di
installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche
e     valutazione     di      appropriatezza      tecnologica      di
progetti-prodotti-processi,  formazione  e  assistenza   all'uso   di
dispositivi, dispositivi medici e diagnostici  in  vitro,  materiali,
processi,  macchine  ed  impianti  per  salute,  sia   nella   libera
professione e nelle imprese manifatturiere o di  servizi,  sia  nelle
amministrazioni  pubbliche,  enti  privati  e  istituti  di  ricerca,
nonche' direttamente le attivita' di cui sopra che  implichino  l'uso
di metodologie standardizzate o di sistemi e  processi  di  tipologia
semplice o ripetitiva.