Art. 3 
 
                       Requisiti di iscrizione 
 
  1. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione
A dell'elenco di cui all'articolo 1: 
    a) il possesso di un titolo di  laurea  magistrale  nella  classe
LM-21 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica nella classe  26/S,
di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  3
novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica, ovvero  di  laurea  in
ingegneria    biomedica    conseguita    secondo    le     previsioni
dell'ordinamento  degli  studi  universitari  previgente  al   citato
decreto n. 509 del 1999; 
    b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nella  sezione  A
dei   settori   dell'ingegneria   industriale    o    dell'ingegneria
dell'informazione,  ai  sensi  dell'articolo  45  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
  2. Quando il  possesso  di  competenze  afferenti  alla  disciplina
dell'ingegneria biomedica e clinica sono  certificate  dal  Consiglio
nazionale degli ingegneri ai  sensi  dell'articolo  5,  costituiscono
requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A  dell'elenco  di
cui all'articolo 1: 
    a) il possesso di un  titolo  di  laurea  magistrale  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre
2004, n. 270 o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, diversi dai
titoli di cui al comma 1,  lettera  a),  in  materie  che  consentono
l'iscrizione all'Albo degli  ingegneri  nei  settori  dell'ingegneria
industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione  A,  ai
sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica  5
giugno 2001, n. 328, ovvero  il  possesso  di  laurea  in  ingegneria
conseguita precedentemente all'entrata in vigore del  citato  decreto
n. 509 del 1999; 
    b) l'iscrizione  attiva  all'Albo  degli  ingegneri  nei  settori
dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della
sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
  3. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione
B dell'elenco di cui all'articolo 1: 
    a)  il  possesso  di  un  titolo  di  laurea  nelle  classi   L-8
(ingegneria dell'informazione) e L-9 (ingegneria industriale) di  cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  22  ottobre
2004,   n.   270   o   di   laurea   nelle   classi   9   (ingegneria
dell'informazione) e 10 (ingegneria industriale), di cui  al  decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca  3  novembre  1999,  n.
509; 
    b) l'iscrizione  attiva  all'Albo  degli  ingegneri  nei  settori
dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della
sezione B, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; 
    c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e
clinica certificate dal Consiglio nazionale degli ingegneri ai  sensi
dell'articolo 5. 
 
          Note all'art. 3: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,
          reca: «Modifiche al regolamento recante  norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  decreto
          ministeriale  3  novembre  1999,  n.   509   del   Ministro
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          reca: «Regolamento recante  norme  concernenti  l'autonomia
          didattica degli atenei». 
              - Si riporta il testo dell'art. 45 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328: 
              «Art.  45.  (Sezioni  e  titoli  professionali).  -  1.
          Nell'albo professionale dell'ordine  degli  ingegneri  sono
          istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione  e'
          ripartita nei seguenti settori: 
                a) civile e ambientale; 
                b) industriale; 
                c) dell'informazione. 
              2. Agli iscritti nella sezione A  spettano  i  seguenti
          titoli professionali: 
                a) agli iscritti  al  settore  civile  e  ambientale,
          spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale; 
                b) agli iscritti al settore  industriale,  spetta  il
          titolo di ingegnere industriale; 
                c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta
          il titolo di ingegnere dell'informazione. 
              3. Agli iscritti nella sezione B  spettano  i  seguenti
          titoli professionali: 
                a) agli iscritti  al  settore  civile  e  ambientale,
          spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior; 
                b) agli iscritti al settore  industriale,  spetta  il
          titolo di ingegnere industriale iunior; 
                c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta
          il titolo di ingegnere dell'informazione iunior. 
              4. L'iscrizione all'albo professionale degli  ingegneri
          e' accompagnata dalle dizioni: "sezione degli  ingegneri  -
          settore civile e ambientale"; "sezione  degli  ingegneri  -
          settore industriale"; "sezione degli  ingegneri  -  settore
          dell'informazione"; "sezione  degli  ingegneri  iuniores  -
          settore civile  e  ambientale";  "sezione  degli  ingegneri
          iuniores - settore industriale"; "sezione  degli  ingegneri
          iuniores - settore dell'informazione".».