Art. 5 
 
                   Certificazione delle competenze 
 
  1. Il Consiglio nazionale degli ingegneri  disciplina  con  proprio
regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto e  previo  parere  vincolante  del  Ministero  della
giustizia,  le  procedure  per  la  certificazione  delle  competenze
necessarie per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1.