Art. 4 
 
Disposizioni in materia di allocazione delle  risorse  disponibili  a
                        legislazione vigente 
 
  1. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  sono  soggette  ad  un
monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle  finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del
monitoraggio di cui al periodo precedente,  al  fine  di  ottimizzare
l'allocazione delle risorse disponibili, e'  autorizzato,  sentiti  i
Ministri competenti, ad apportare con propri  decreti  le  occorrenti
variazioni di  bilancio,  anche  mediante  versamento  all'entrata  e
successiva riassegnazione alla spesa di somme  gestite  su  conti  di
tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure
di  cui  al  primo   periodo,   fermo   restando   quanto   stabilito
dall'articolo 169, comma 6, secondo  periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, ad invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
pubblica. 
  2.  Resta  in  ogni  caso  fermo  quanto  stabilito  dal  comma  9,
dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  e  dal
comma 8, dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.