Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli  1,  2,  3,  4,  6,  8  e  9
dell'Accordo di cui all'articolo  1  della  presente  legge,  pari  a
124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e  valutati  in  72.025
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.