Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli  1,
2, 3, 4, 6, 8 e 9 del medesimo Accordo, non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo  12  dell'Accordo  di
cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con  apposito
provvedimento legislativo.