Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell'Accordo di  cui
all'articolo 1 della presente legge, pari  a  362.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019 e valutati in 78.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e in 87.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.