Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli  II
e IV, non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  2.  Agli eventuali oneri relativi all'articolo VIII dell'Accordo di
cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con  apposito
provvedimento legislativo.