Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli II e IV, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo VIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.