Art. 2 
 
        Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che  il  fatto
integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui  al
comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel  territorio  di
altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere  l'imposta
sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore  a  dieci
milioni di euro.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 6 (Tentativo). -  1.  I  delitti  previsti  dagli
          articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili  a  titolo  di
          tentativo. 
              1-bis. Salvo che il fatto  integri  il  reato  previsto
          dall'art. 8, la disposizione di  cui  al  comma  1  non  si
          applica quando gli atti diretti a commettere i  delitti  di
          cui agli  articoli  2,  3  e  4  sono  compiuti  anche  nel
          territorio di altro Stato membro  dell'Unione  europea,  al
          fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore
          complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».