Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Tentativo). - 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. 1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».