Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 1. All'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a centomila euro.»; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, Supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando). - Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.».