Art. 3 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       23 gennaio 1973, n. 43 
 
  1. All'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43: 
  a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione  «.»
e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e' inserita  la
seguente: «d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e'
superiore a centomila euro.»; 
  b) il terzo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  gli  stessi
delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni  quando
l'ammontare  dei  diritti  di   confine   dovuti   e'   maggiore   di
cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 295  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28  marzo
          1973, n. 80, Supplemento  ordinario,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando).  -
          Per i  delitti  preveduti  negli  articoli  precedenti,  e'
          punito con la multa non minore di cinque e non maggiore  di
          dieci volte i  diritti  di  confine  dovuti  chiunque,  per
          commettere il  contrabbando,  adopera  mezzi  di  trasporto
          appartenenti a persona estranea al reato. 
              Per gli stessi  delitti,  alla  multa  e'  aggiunta  la
          reclusione da tre a cinque anni: 
                a) quando nel commettere il reato,  o  immediatamente
          dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia  sorpreso  a
          mano armata; 
                b) quando nel commettere il reato,  o  immediatamente
          dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone  colpevoli
          di  contrabbando  siano  sorprese  insieme  riunite  e   in
          condizioni  tali  da  frapporre  ostacolo  agli  organi  di
          polizia; 
                c) quando il fatto sia  connesso  con  altro  delitto
          contro   la   fede   pubblica   o   contro   la    pubblica
          amministrazione; 
                d)  quando  il  colpevole  sia   un   associato   per
          commettere delitti di contrabbando e  il  delitto  commesso
          sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita; 
                d-bis) quando  l'ammontare  dei  diritti  di  confine
          dovuti e' superiore a centomila euro. 
              Per gli stessi  delitti,  alla  multa  e'  aggiunta  la
          reclusione fino a tre anni quando l'ammontare  dei  diritti
          di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro  e  non
          superiore a centomila euro.».