Art. 4 
 
       Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 
 
  1. All'articolo 1, comma 4,  del  decreto  legislativo  15  gennaio
2016, n. 8, dopo le parole «decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai reati di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  quando
l'ammontare dei  diritti  di  confine  dovuti  e'  superiore  a  euro
diecimila». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  15
          gennaio  2016,   n.   8   (Disposizioni   in   materia   di
          depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge
          28 aprile 2014, n. 67), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 gennaio  2016,  n.  17,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Depenalizzazione di reati puniti con  la  sola
          pena pecuniaria ed  esclusioni).  -  1.  Non  costituiscono
          reato e sono  soggette  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le
          quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 
              2. La disposizione del comma  1  si  applica  anche  ai
          reati in esso previsti che, nelle ipotesi  aggravate,  sono
          puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta
          a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono
          da ritenersi fattispecie autonome di reato. 
              3. La disposizione del comma 1 non si applica ai  reati
          previsti dal codice penale,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 2, comma  6,  e  a  quelli  compresi  nell'elenco
          allegato al presente decreto. 
              4. La disposizione del comma 1 non si applica ai  reati
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          nonche' ai reati di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando  l'ammontare  dei
          diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila. 
              5. La sanzione amministrativa  pecuniaria,  di  cui  al
          primo comma, e' cosi' determinata: 
                a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con
          la multa o l'ammenda  non  superiore  nel  massimo  a  euro
          5.000; 
                b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con
          la multa o l'ammenda  non  superiore  nel  massimo  a  euro
          20.000; 
                c) da euro 10.000 a euro 50.000 per  i  reati  puniti
          con la multa o  l'ammenda  superiore  nel  massimo  a  euro
          20.000. 
              6. Se  per  le  violazioni  previste  dal  comma  1  e'
          prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza  la
          determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta
          e' pari all'ammontare della multa o  dell'ammenda,  ma  non
          puo', in ogni caso,  essere  inferiore  a  euro  5.000  ne'
          superiore a euro 50.000.».