Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 24: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di
erogazioni, truffa in danno  dello  Stato,  di  un  ente  pubblico  o
dell'Unione europea o per il conseguimento di  erogazioni  pubbliche,
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e  frode
nelle pubbliche forniture.»; 
  2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» e'  inserita  la  seguente
«356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite  le  seguenti:
«o dell'Unione europea»; 
  3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.  Si  applicano
all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in  relazione  alla
commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre
1986, n. 898.»; 
    b) all'articolo 25: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione  e  abuso
d'ufficio.»; 
  2) al comma 1 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
medesima sanzione si applica, quando il fatto offende  gli  interessi
finanziari dell'Unione europea, in  relazione  alla  commissione  dei
delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323  del  codice
penale.»; 
    c) all'articolo 25-quinquiesdecies: 
      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  In
relazione  alla  commissione  dei  delitti   previsti   dal   decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di  sistemi
fraudolenti transfrontalieri e  al  fine  di  evadere  l'imposta  sul
valore aggiunto per un importo  complessivo  non  inferiore  a  dieci
milioni  di  euro,  si  applicano  all'ente  le   seguenti   sanzioni
pecuniarie: 
  a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto  dall'articolo
4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; 
  b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5,
la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
  c) per il delitto di indebita compensazione previsto  dall'articolo
10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»; 
  2) al comma 2,  le  parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
  3) al comma 3, le parole  «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»; 
    d) dopo l'articolo 25-quinquiesdecies e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  25-sexiesdecies  (Contrabbando).  -  1.  In  relazione  alla
commissione dei reati  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica  all'ente  la  sanzione
pecuniaria fino a duecento quote. 
  2. Quando i diritti di confine dovuti superano  centomila  euro  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1  e  2  si  applicano  all'ente  le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere  c),
d) ed e).». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 24 del citato decreto  legislativo
          8  giugno  2001,  n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa  in
          danno dello  Stato,  di  un  ente  pubblico  o  dell'Unione
          europea o per il  conseguimento  di  erogazioni  pubbliche,
          frode informatica  in  danno  dello  Stato  o  di  un  ente
          pubblico e frode nelle pubbliche forniture. 
              In vigore dal 4 luglio 2001. 
              1. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma  2,  n.  1,
          640-bis e 640-ter se commesso in danno  dello  Stato  o  di
          altro ente  pubblico  o  dell'Unione  europea,  del  codice
          penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria  fino  a
          cinquecento quote. 
              2. Se, in seguito alla commissione dei delitti  di  cui
          al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto  di  rilevante
          entita' o e' derivato un danno di particolare gravita';  si
          applica la  sanzione  pecuniaria  da  duecento  a  seicento
          quote. 
              2-bis. Si applicano all'ente le  sanzioni  previste  ai
          commi precedenti in relazione alla commissione del  delitto
          di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 
              3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano
          le sanzioni interdittive previste  dall'art.  9,  comma  2,
          lettere c), d) ed e).». 
              - Il testo dell'art. 25 del citato decreto  legislativo
          8  giugno  2001,  n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 25 (Peculato, concussione, induzione  indebita  a
          dare o promettere utilita', corruzione e abuso  d'ufficio).
          - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli
          articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis  del
          codice penale, si applica la  sanzione  pecuniaria  fino  a
          duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando  il
          fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea,
          in relazione alla  commissione  dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. 
              2. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
          del  codice  penale,  si  applica  all'ente   la   sanzione
          pecuniaria da duecento a seicento quote. 
              3. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli  articoli  317,  319,  aggravato  ai  sensi  dell'art.
          319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito  un  profitto
          di rilevante entita', 319-ter, comma 2,  319-quater  e  321
          del  codice  penale,  si  applica  all'ente   la   sanzione
          pecuniaria da trecento a ottocento quote. 
              4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui
          ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando  tali
          delitti sono stati commessi dalle  persone  indicate  negli
          articoli 320 e 322-bis. 
              5. Nei casi di condanna per uno  dei  delitti  indicati
          nei commi 2 e 3,  si  applicano  le  sanzioni  interdittive
          previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore
          a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e'
          stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma
          1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni  e
          non superiore a quattro, se il reato e' stato  commesso  da
          uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). 
              5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si
          e' efficacemente  adoperato  per  evitare  che  l'attivita'
          delittuosa  sia  portata  a  conseguenze   ulteriori,   per
          assicurare le prove dei reati e  per  l'individuazione  dei
          responsabili ovvero per il sequestro delle  somme  o  altre
          utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative
          che  hanno  determinato  il  reato  mediante  l'adozione  e
          l'attuazione di modelli organizzativi  idonei  a  prevenire
          reati della specie  di  quello  verificatosi,  le  sanzioni
          interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13,  comma
          2.». 
              - Il  testo  dell'art.  25-quinquiesdecies  del  citato
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 25-quinquiesdecies. (Reati tributari).  -  1.  In
          relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente  le
          seguenti sanzioni pecuniarie: 
                a)  per  il  delitto  di  dichiarazione   fraudolenta
          mediante uso di fatture o altri  documenti  per  operazioni
          inesistenti previsto dall'art.  2,  comma  1,  la  sanzione
          pecuniaria fino a cinquecento quote; 
                b)  per  il  delitto  di  dichiarazione   fraudolenta
          mediante uso di fatture o altri  documenti  per  operazioni
          inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, la sanzione
          pecuniaria fino a quattrocento quote; 
                c)  per  il  delitto  di  dichiarazione   fraudolenta
          mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la  sanzione
          pecuniaria fino a cinquecento quote; 
                d) per il delitto di emissione  di  fatture  o  altri
          documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8,
          comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
                e) per il delitto di emissione  di  fatture  o  altri
          documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8,
          comma 2-bis, la sanzione  pecuniaria  fino  a  quattrocento
          quote; 
                f) per il delitto di occultamento  o  distruzione  di
          documenti contabili, previsto  dall'art.  10,  la  sanzione
          pecuniaria fino a quattrocento quote; 
                g) per  il  delitto  di  sottrazione  fraudolenta  al
          pagamento di imposte, previsto dall'art.  11,  la  sanzione
          pecuniaria fino a quattrocento quote. 
              1-bis.  In  relazione  alla  commissione  dei   delitti
          previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  se
          commessi     nell'ambito     di     sistemi     fraudolenti
          transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul  valore
          aggiunto per un importo complessivo non inferiore  a  dieci
          milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
          pecuniarie: 
                a) per il delitto di dichiarazione infedele  previsto
          dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; 
                b) per il delitto di  omessa  dichiarazione  previsto
          dall'art. 5, la sanzione  pecuniaria  fino  a  quattrocento
          quote; 
                c) per il delitto di indebita compensazione  previsto
          dall'art.  10-quater,  la  sanzione   pecuniaria   fino   a
          quattrocento quote. 
              2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati
          ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha  conseguito  un  profitto  di
          rilevante entita', la sanzione pecuniaria e'  aumentata  di
          un terzo. 
              3. Nei casi  previsti  dai  commi  1,  1-bis  e  2,  si
          applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma
          2, lettere c), d) ed e).».