Art. 6 Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» e' inserito il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1986, n. 299, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2. - 1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.».