Art. 6 
 
            Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986,  n.  898,
dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.»  e'  inserito
il seguente periodo: «La pena e'  della  reclusione  da  sei  mesi  a
quattro anni quando il danno o il  profitto  sono  superiori  a  euro
100.000.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n.
          898  (Conversione  in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 27  ottobre  1986,  n.  701,  recante  misure
          urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla
          produzione dell'olio di oliva.  Sanzioni  amministrative  e
          penali  in  materia  di  aiuti   comunitari   nel   settore
          agricolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre
          1986, n. 299, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2. - 1. Ove il fatto non configuri il piu'  grave
          reato  previsto  dall'art.  640-bis  del   codice   penale,
          chiunque, mediante l'esposizione di dati o  notizie  falsi,
          consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti,  premi,
          indennita', restituzioni, contributi o altre  erogazioni  a
          carico totale o parziale  del  Fondo  europeo  agricolo  di
          garanzia e del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
          rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre  anni.
          La pena e' della reclusione da  sei  mesi  a  quattro  anni
          quando il  danno  o  il  profitto  sono  superiori  a  euro
          100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari od
          inferiore a 5.000 euro  si  applica  soltanto  la  sanzione
          amministrativa di cui agli articoli seguenti. 
              2. Agli effetti della disposizione del precedente comma
          1 e di quella del comma 1 dell'art. 3,  alle  erogazioni  a
          carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e  del  Fondo
          europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate  le
          quote nazionali  previste  dalla  normativa  comunitaria  a
          complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le
          erogazioni poste a totale carico  della  finanza  nazionale
          sulla base della normativa comunitaria. 
              3.  Con  la  sentenza  il  giudice  determina  altresi'
          l'importo indebitamente percepito e condanna  il  colpevole
          alla  restituzione  di  esso  all'amministrazione  che   ha
          disposto la erogazione di cui al comma 1.».