Art. 4 
 
                    Dichiarazione di conformita' 
               e modalita' di detenzione dei campioni 
 
  1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'
attestato dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  redatta  al
termine del processo  produttivo  di  ciascun  lotto  utilizzando  il
modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalita' di cui
all'articolo  65  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
all'autorita'  competente  e  all'agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente. 
  2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso
la propria sede legale, la  suddetta  dichiarazione  di  conformita',
anche  in  formato  elettronico,  mettendola  a  disposizione   delle
autorita' di controllo che la richiedono. 
  3. Il produttore conserva per cinque  anni,  presso  l'impianto  di
produzione o presso la propria sede  legale,  un  campione  di  gomma
vulcanizzata granulare  (GVG)  prelevato,  al  termine  del  processo
produttivo  di  ciascun  lotto,  in  conformita'   alla   norma   UNI
10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza  dei  requisiti  di
cui all'articolo 3. Le modalita' di conservazione del  campione  sono
tali  da  garantire  la   non   alterazione   delle   caratteristiche
chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata  e
da consentire la ripetizione delle analisi. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.: 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.: 
                «Art. 65 (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                  a) se sottoscritte mediante una delle forme di  cui
          all'articolo 20; 
                  b) ovvero, quando l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di  cui  all'articolo  64,  comma  2-novies,  nei
          limiti ivi previsti; 
                  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                  c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante  o  dal
          dichiarante  dal  proprio  domicilio  digitale  purche'  le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  Linee  guida,  e
          cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio  o
          in  un  suo  allegato.  In  tal   caso,   la   trasmissione
          costituisce  elezione  di  domicilio  speciale   ai   sensi
          dell'articolo 47 del Codice civile.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
                1-bis. 
                1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
                2. Le istanze e le dichiarazioni di cui  al  comma  1
          sono  equivalenti  alle  istanze   e   alle   dichiarazioni
          sottoscritte con firma autografa apposta  in  presenza  del
          dipendente addetto al procedimento. 
                3. 
                4. Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
                  "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82".».